Risultati della prima indagine nazionale sul lavoro di pubblica utilità

Sviluppo della pratica

Christoph Urwyler, collaboratore scientifico Conoscenze tecniche e Analisi, CSCSP
Fabio Scascighini, caposettore per l’area penale esterna, Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP), Friburgo

Le pene detentive fino a sei mesi così come le multe e le pene pecuniarie possono essere commutate in lavoro di pubblica utilità, una forma di esecuzione delle sanzioni penali considerata socialmente costruttiva e in grado di favorire sensibilmente la risocializzazione e l’integrazione. Il lavoro di pubblica utilità consente infatti alle persone condannate di apportare un contributo positivo alla collettività e di restare socialmente integrate, contrariamente a quanto avviene in regime di detenzione carceraria, dove costituiscono principalmente un costo e vengono sradicate dal loro ambiente sociale. Le modifiche al Codice penale entrate in vigore il 1° gennaio 2018 hanno introdotto cambiamenti sostanziali nell’applicazione e nell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità. Un’indagine condotta dal Service de l'exécution des sanctions pénales et de la probation (SESPP) del Cantone di Friburgo illustra le implicazioni pratiche della nuova disciplina penale. 

Dalla sua introduzione nel 1990 e fino al 2006, il lavoro di pubblica utilità ha goduto di ampia diffusione nell’ambito dell’esecuzione penale. Tuttavia, con la modifica del Codice penale del 2007, il suo uso si è ri-stretto come conseguenza della sua «giudiziarizzazione», ovvero della «formalizzazione della commutazio-ne e dell’applicazione del lavoro di pubblica utilità» (Brägger 2022; traduzione nostra). Nel 2007, infatti, la legge penale ha smesso di considerare il lavoro di pubblica utilità una forma particolare di esecuzione delle sanzioni penali, annoverandola tra le sanzioni principali1 e trasferendo così la competenza in materia dall’autorità di esecuzione al giudice. A seguito di questa esperienza negativa, il Codice penale entrato in vigore il 1° gennaio 2018 ha ridefinito il lavoro di pubblica utilità come una forma particolare di esecuzione (art. 79a CP), attribuendone l’applicazione e l’esecuzione alle autorità cantonali di esecuzione competenti. 
Qual è stato l’impatto sull’esecuzione penale della riclassificazione del lavoro di pubblica utilità come forma particolare di esecuzione delle sanzioni penali? Per rispondere a questa domanda, il SESPP ha condotto un’indagine2 nei Cantoni che ha consentito di fare luce sulle modalità di esecuzione del lavoro di pubblica utilità e di identificare i fattori giuridici e istituzionali che ne influenzano l’applicazione. Lo studio ha inoltre evidenziato che, a causa delle disparità esistenti tra i Cantoni, la possibilità di beneficiare di questa forma di esecuzione non è uniforme sul territorio nazionale.

Gemeinnützige Arbeit Gruppe auf dem Feld

Disparità nel computo

Di norma, il lavoro di pubblica utilità può essere concesso solo alle persone condannate a una pena detenti-va non superiore a sei mesi (180 giorni), per una durata massima di 720 ore complessive (quattro ore di lavo-ro di pubblica utilità per un giorno di pena detentiva). Tuttavia, nei fatti il ragguaglio non avviene in maniera uniforme sul territorio nazionale e, di conseguenza, il lavoro di pubblica utilità viene concesso con maggiore o minore frequenza a seconda del Cantone. Quasi la metà dei 24 Cantoni che hanno partecipato all’indagine consente di superare la durata massima di 720 ore quando vengono cumulate una pena detentiva e una pena pecuniaria, a condizione che la pena detentiva non sia superiore a sei mesi. Inoltre, nei casi di sospen-sione condizionale parziale della pena, i Cantoni latini effettuano il computo tenendo conto esclusivamente della porzione di pena senza sospensione condizionale (principio del netto), mentre i Cantoni tedeschi si basano sulla durata complessiva della pena (principio del lordo). Ne consegue che il numero di potenziali beneficiari del lavoro di pubblica utilità varia da Cantone a Cantone. Un’ulteriore disparità è poi data dal fatto che alcuni Cantoni consentono, a certe condizioni o talvolta regolarmente, di commutare una pena detentiva sostitutiva3 in lavoro di pubblica utilità, anche se il Codice penale esclude questa possibilità (art. 79b cpv. 2 CP).

Comunicazione e accesso

Oltre alla modalità di computo, un secondo fattore che può influenzare l’accesso al lavoro di pubblica utilità è la maniera in cui le persone condannate vengono informate della possibilità di beneficiare di questa forma di esecuzione delle sanzioni penali. A seconda del Cantone, tale informazione viene fornita contestualmente alla sentenza oppure, in caso di pena pecuniaria, alla fattura che accompagna la sentenza, o ancora direttamente dall’autorità di esecuzione. In generale, più la comunicazione è diretta e trasparente, maggiori sono le probabilità che le persone condannate chiedano di essere assegnate al lavoro di pubblica utilità. Un altro fattore rilevante è la modalità di presentazione della richiesta; ad esempio, il fatto che la domanda possa essere trasmessa anche da persone vicine al condannato (di norma munite di procura) – come avviene attualmente in 20 Cantoni – offre una valida alternativa ai richiedenti che non padroneggiano la lingua locale. 

Beneficiari

Organizzare un colloquio esplorativo con il richiedente allo scopo di valutarne le attitudini e la motivazione può contribuire positivamente al buon svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Di fatto, tuttavia, solo sette Cantoni organizzano sistematicamente un colloquio di questo tipo; gli altri Cantoni scelgono di volta in volta se organizzarlo o meno in base al numero di ore complessive da prestare o, in alcuni casi, al tipo di sanzione comminata o ai precedenti del richiedente. 
Poiché il lavoro di pubblica utilità può essere concesso solo se non vi è pericolo di fuga o di recidiva, le autorità di esecuzione provvedono a valutare tale pericolo sulla base del colloquio iniziale e del certificato del casellario giudiziale. Possono inoltre rivolgersi agli Uffici regionali di collocamento (URC) o agli istituti di assicurazione per l’invalidità (AI) allo scopo di verificare se il richiedente è autorizzato o abile al lavoro. La maggior parte dei Cantoni considera ricevibili anche le richieste formulate da richiedenti che percepiscono una rendita di invalidità completa (assegnandoli, qualora la domanda venga accolta, a un ente abilitato ordinario o a un ente che lavora specificamente con aventi diritto alla rendita di invalidità). Questa pratica consente di ampliare la fascia dei beneficiari, contrariamente a quella – poco diffusa e che tradisce il senso proprio della norma – di respingere una richiesta sulla sola base del reato commesso.
Vi è discordanza tra i Cantoni anche sull’obbligatorietà del permesso di soggiorno per i richiedenti. Mentre questo obbligo esiste in Svizzera tedesca (in virtù della disciplina concordataria vigente), il Concordato dei Cantoni latini autorizza il lavoro di pubblica utilità anche per gli stranieri che soggiornano irregolarmente in Svizzera (in forza di una recente decisione del Tribunale federale [DTF 145 IV 10]). Tuttavia, questa pratica più permissiva non si è ancora imposta in tutti i Cantoni romandi.
Le richieste di lavoro di pubblica utilità vengono accolte nella grande maggioranza dei casi (con un tasso tra il 78 e il 100% a seconda del Cantone), indipendentemente dal fatto che riguardino la commutazione di una pena detentiva, di una pena pecuniaria o di una multa.

Enti abilitati

Gli enti abilitati al lavoro di pubblica utilità sono prevalentemente fondazioni e associazioni di interesse pubblico ai sensi del diritto pubblico o privato, ma possono anche essere società per azioni che offrono un servizio pubblico o, meno frequentemente, aziende private che operano per conto di un ente di interesse pubblico. Alcuni Cantoni dispongono poi di strutture specifiche destinate esclusivamente al lavoro di pubblica utilità. Infine, solo due Cantoni fanno uso della possibilità, contemplata dal Codice penale, di prestare il lavoro di pubblica utilità a favore di persone bisognose (art. 79a cpv. 3 CP).
L’autorizzazione del lavoro di pubblica utilità dipende anche dalla disponibilità di enti abilitati. Metà dei Cantoni dispone di una rete che può comprendere fino a 50 enti abilitati o 10 enti con cui collabora regolarmente (più di cinque casi all’anno). Solo una minoranza di Cantoni versa un’indennità agli enti di accoglienza per i servizi forniti o per l’espletamento delle pratiche necessarie all’erogazione di tali servizi: di norma l’unica forma di indennità è il lavoro prestato dalla persona condannata. In molti Cantoni la ricerca di nuovi enti che possano accogliere le persone assegnate al lavoro di pubblica utilità è spesso difficile, in particolar modo per le persone beneficiare di una rendita di invalidità o con problemi fisici o psichici.

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Condizioni per il buon esito del lavoro di pubblica utilità

«Considerato che il lavoro di pubblica utilità viene talvolta prestato per un numero di ore molto elevato e su periodi di tempo prolungati, occorre rivolgere particolare attenzione agli aspetti pratici della sua attuazione al fine di evitare interruzioni frequenti, e inutili, del lavoro» (Brägger, 2022; traduzione nostra). È pertanto necessario che i Cantoni, appoggiandosi a personale competente, controllino in situ e accompagnino in maniera adeguata lo svolgimento del lavoro. Questa pratica non è tuttavia la regola: i controlli e i colloqui avvengono solo se «le circostanze lo richiedono», ovvero nel 2 fino al 30% dei casi a seconda del Cantone, mentre un Cantone su tre non effettua alcun colloquio. A ciò va aggiunto che più della metà dei Cantoni non svolge nessun tipo di colloquio di valutazione con gli enti abilitati. Anche supponendo che non siano necessari controlli o un accompagnamento sistematici, i risultati dell’indagine indicano che i requisiti di qualità formulati nella letteratura non vengono pienamente onorati nei fatti. 
Il nuovo Codice penale introduce poi un’importante novità, ovvero la possibilità di concedere la liberazione condizionale (art. 86 CP) alle persone la cui pena detentiva sia stata commutata in lavoro di pubblica utilità, rendendo questa forma di esecuzione più attrattiva rispetto al passato (soprattutto per le pene di lunga durata). A tale proposito va ricordato che la liberazione condizionale è la norma in quasi tutti i Cantoni. 

Il lavoro di pubblica utilità è sulla buona strada, ma il suo potenziale non è ancora pienamente sfruttato

Da quando l’applicazione e l’esecuzione del lavoro di pubblica utilità sono tornate ad essere di competenza delle autorità di esecuzione, sono aumentate le persone assegnate al lavoro di pubblica utilità e sono diminuite le interruzioni del lavoro. Come evidenziato dall’indagine del SESPP, questi risultati incoraggianti sono dovuti a un approccio allo stesso tempo prudente e permissivo dei Cantoni. 
Il lavoro di pubblica utilità può tuttavia essere ulteriormente potenziato:

  • migliorando la comunicazione alle persone condannate sulla possibilità di beneficiare di questa forma di esecuzione delle sanzioni penali; 
  • semplificando le modalità di presentazione delle richieste di assegnazione al lavoro di pubblica utilità e l’esame di tali richieste da parte delle autorità di esecuzione; 
  • abilitando un numero maggiore di enti di pubblico interesse con altre forme giuridiche e aumentando le assegnazioni al lavoro di pubblica utilità di persone bisognose di assistenza.

Per garantire l’uguaglianza giuridica, occorre altresì che i Cantoni uniformino maggiormente le loro pratiche sul piano attuativo.
È poi necessario potenziare l’accompagnamento lavorativo delle persone che prestano lavoro di pubblica utilità al fine di ridurre le interruzioni del lavoro e promuovere la risocializzazione. Oggi questo tipo di accompagnamento è infatti più l’eccezione che la regola. Inoltre, tenuto conto che, dal punto di vista delle autorità di esecuzione, il lavoro di pubblica utilità dovrebbe andare a vantaggio sia delle persone condannate che degli enti abilitati che le accolgono, andrebbe ampliata la rete di enti abilitati nei Cantoni, soprattutto per l’accoglienza di persone con disabilità fisiche o psichiche. 
Infine, l’indagine condotta dal SESPP – e in particolare la sua analisi esaustiva e dettagliata delle diverse modalità di attuazione del lavoro di pubblica utilità nei Canoni – ha mostrato chiaramente che la modifica del 2018 del Codice penale e l’approccio positivo delle autorità di esecuzione hanno contribuito a dare nuovo slancio a questa importante forma alternativa di esecuzione delle pene detentive. Il quadro, estremamente variegato, tracciato dal SESSP fornisce agli operatori del settore preziosi spunti di riflessione sulla loro attività e mostra loro possibili direttrici di sviluppo.
 

1 Le sanzioni principali sono la pena detentiva, la pena pecuniaria, la misura terapeutica e l’internamento, e possono essere eseguite secondo diverse modalità (lavoro di pubblica utilità, sorveglianza elettronica, regime chiuso e regime aperto). Le sanzioni vengono irrogate dal giudice, mentre la forma di esecuzione viene decisa dall’autorità di esecuzione.

V. https://www.fr.ch/dsjs/sespp/actualites/2021-swiss-tig-survey-rapport-final 

La pena detentiva sostitutiva è una pena detentiva che viene applicata nei casi di mancata esecuzione di una pena pecuniaria irrogata dal giudice.