Esecuzione

L’esecuzione delle pene e delle misure compete ai Cantoni (art. 123 cpv. 2 Cost.). Le sanzioni penali vengono eseguite in contesti differenti.

Luogo dell’esecuzione / Forma detentiva

Esecuzione delle pene e delle misure

Gli adulti condannati vengono trasferiti dalle autorità d’esecuzione competenti negli stabilimenti adeguati per l’esecuzione della pena o della misura pronunciata dal giudice. In linea di massima donne e uomini devono essere sistemati separatamente.

Pene detentive

Le pene detentive sono scontate in un penitenziario chiuso o aperto. La scelta del penitenziario si basa sulla valutazione del rischio di evasione e di recidiva (art. 76 CP).

Misure

Le persone nei confronti delle quali è stata ordinata una misura stazionaria secondo gli articoli 59 – 61 del Codice penale vengono trasferite in un istituto specializzato. Solitamente si tratta di istituzioni per l’esecuzione delle misure, di psichiatria forense oppure per il trattamento della tossicomania. Il trasferimento in istituzioni per l’esecuzione delle pene è possibile solo se tali istituzioni sono in grado di garantire un’adeguata assistenza terapeutica. 

Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza 

Carcerazione preventiva e carcerazione di sicurezza vengono eseguite negli stabilimenti penitenziari cantonali, così come le pene detentive di breve durata (p. es. aliquote giornaliere). 

Altre forme detentive

Il diritto penale non è il solo a prevedere l’incarcerazione di persone. Oltre alla detenzione penale in Svizzera esistono altre forme detentive:

  • Detenzione ai sensi del diritto sugli stranieri:
    – Carcerazione preliminare,
    – Carcerazione in vista di rinvio coatto,
    – Carcerazione cautelativa;
  • Carcere in vista d’estradizione;
  • Ricovero a scopo di assistenza.

Forme d’esecuzione della pena detentiva 

Una pena detentiva può essere eseguita in vari modi. 

Esecuzione ordinaria

L’esecuzione ordinaria si svolge in uno stabilimento aperto o chiuso.
Una forma speciale d’esecuzione ordinaria è la segregazione cellulare. 

Forme d’esecuzione particolari

Esistono tre forme d’esecuzione particolari:

  • Semiprigionia
  • Electronic Monitoring
  • Lavoro di pubblica utilità

I presupposti per l’ammissione a una forma d’esecuzione particolare, come molti altri aspetti inerenti al contesto delle privazioni di libertà, sono disciplinati dal Codice penale solo a grandi linee. Poiché, conformemente all’articolo 372 capoverso 3 del Codice penale, i Cantoni devono garantire un’esecuzione uniforme delle sanzioni penali, i Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure hanno emanato direttive e regolamenti specifici: 

Deroghe alle forme d’esecuzione

Esistono deroghe alle forme d’esecuzione per le persone detenute con problemi di salute, in stato di gravidanza o che devono partorire oppure per madri con figli piccoli (art. 80 CP).

Piano d’esecuzione

Dopo l’inizio della pena detentiva o della misura viene elaborato un piano d’esecuzione individuale con ogni persona condannata. Il piano contiene indicazioni sugli aiuti offerti, sulle possibilità di lavoro, di formazione e formazione continua, sulla riparazione del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione alla vita in libertà (art. 75 cpv. 3 CP). 

Esecuzione progressiva

Laddove possibile, in Svizzera l’esecuzione delle pene e delle misure avviene sotto forma di esecuzione progressiva. Concedendo aperture nell’esecuzione, alla persona detenuta viene fornita la possibilità di dare buona prova di sé in spazi aperti sempre più ampi. Così viene incentivata la reintegrazione progressiva e contrastato un eventuale sovraccarico (aspetto importante ai fini del delitto).
Dall’inizio della pena o della misura fino alla fine dell’esecuzione, la persona detenuta passa per le varie fasi dell’esecuzione. 

Panoramica dell'esecuzione progressiva

Esecuzione progressiva delle sanzioni