Attualità

Novità nella disciplina delle sanzioni a partire dal 1° gennaio 2018

Le principali modifiche del Codice penale svizzero (CP):

  • abolizione della pena pecuniaria con la condizionale parziale
  • reintroduzione della pena detentiva di breve durata (inferiore a sei mesi)
  • introduzione del lavoro di pubblica utilità come forma d’esecuzione
  • iscrizione nella legge della sorveglianza elettronica come forma d’esecuzione (Electronic Monitoring – EM)
  • semiprigionia secondo il principio lordo e il principio netto

Contesto

Dall’emanazione della vecchia disciplina delle sanzioni, regolata nella Parte generale del Codice penale (art. 34 ss. CP), le critiche nei suoi confronti non si sono mai placate. All’epoca le autorità cantonali preposte al perseguimento penale e i Tribunali cantonali avevano criticato la sostituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecuniarie o lavori di pubblica utilità. Nel mirino era finita in particolare la pena pecuniaria con la condizionale: i detrattori ne mettevano in dubbio l’efficacia in termini di prevenzione. Il Consiglio federale aveva preso atto di tali obiezioni e, con il messaggio del 4 aprile 2012, aveva proposto l’abolizione della pena pecuniaria con la condizionale e la reintroduzione delle pene detentive brevi. Il 19 giugno 2015 il Parlamento ha approvato una serie di modifiche, senza però abolire la pena pecuniaria con la condizionale. La legge riveduta è entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

Pena pecuniaria

Per quanto riguarda la pena pecuniaria (art. 34 CP) ci sono state diverse modifiche:

  • Il numero minimo di aliquote giornaliere ammonta ora a tre.
  • Il numero massimo di aliquote giornaliere viene ridotto, passando da 360 a 180.
  • Il minimo di CHF 30 per aliquota giornaliera viene sancito dalla legge.
  • Eccezionalmente, se la situazione personale ed economica lo richiede, l’aliquota giornaliera può essere ridotta fino a CHF 10.
  • L’esecuzione della pena pecuniaria può essere pronunciata con o senza la condizionale. Non è più possibile la condanna pecuniaria con la condizionale parziale (art. 42 e 43 CP).

Pene detentive di breve durata

Anche dopo la revisione della legge, la pena detentiva resta sussidiaria rispetto alla pena pecuniaria, cioè quest’ultima rimane prioritaria in questo ambito. Una pena detentiva di breve durata con o senza la condizionale può essere pronunciata, se appare necessaria, per trattenere l’autore dal commettere ulteriori reati (art. 41 CP).
Inoltre con l’abrogazione dell’articolo 79 del Codice penale non è più possibile l’esecuzione giornaliera (giorni di riposo o di vacanza) di pene detentive fino a quattro settimane.

Sorveglianza elettronica / Electronic Monitoring

La sorveglianza elettronica (art. 79b CP) è ora prevista come forma d’esecuzione per pene detentive nonché pene detentive sostitutive che vanno da 20 giorni a 12 mesi. In alternativa la sorveglianza elettronica può anche essere impiegata come livello progressivo in sostituzione del lavoro esterno (LES) o del lavoro e alloggio esterni (LAES) . 

Lavoro di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità (art. 79a CP), che fino a inizio 2018 rappresentava una sanzione a sé stante, ora è una forma di esecuzione per:

  • pene detentive fino a sei mesi
  • pene pecuniarie o multe

Semiprigionia

La semiprigionia (art. 77b CP) viene ora regolata secondo il principio lordo e il principio netto ed è prevista per:

  • Pene detentive non superiori ai 12 mesi, comprese le pene detentive sostitutive (principio lordo: l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata senza computare la detenzione già espiata).
  • Pene detentive superiori ai 12 mesi: se la pena residua da scontare non supera i sei mesi tenuto conto della carcerazione preventiva e di sicurezza (principio netto: l’esame delle condizioni temporali si fonda sulla durata della pena pronunciata computando la detenzione già espiata).
     

Statistiche

Altre cifre del settore delle privazioni di libertà (Fonte: UST) 

Adulti detenuti (per sesso, nazionalità, forma detentiva).
Collocamento in via cautelare (per sesso, nazionalità, età, Cantone).
Media numerica nell’esecuzione delle sanzioni degli adulti (per sesso, età, nazionalità, legge).

Ulteriori tabelle per tematica sono consultabili presso l’Ufficio federale di statistica (UST).