Sanzioni penali
In Svizzera esistono due gruppi di sanzioni penali: le pene e le misure (terapeutiche, di sicurezza e altre). La Svizzera applica un principio dualista.
Pene
- Multa
- Pena pecuniaria
- Pena detentiva
Misure terapeutiche e di sicurezza
Misure terapeutiche stazionarie
- Misure terapeutiche stazionarie
– Trattamento di turbe psichiche
– Trattamento della tossicodipendenza
– Misure per i giovani adulti - Trattamento ambulatoriale
Misure di sicurezza
- Internamento
- Internamento a vita
Altre misure
- Altre misure
Pena e/o misura?
Se una persona condannata è imputabile, di solito le viene inflitta una pena. Quando però è improbabile che una pena da sola possa trattenerla dal commettere altri reati, ad esempio perché presenta un disturbo mentale che potrebbe portarla a perpetrare un delitto, il tribunale può ordinare una misura. Le misure terapeutiche o l’internamento sono ordinate tenendo conto della necessità e della capacità di trattamento della persona condannata e si basano su una perizia psichiatrica (due perizie nel caso di internamento a vita).
Principio dualista
La Svizzera applica un sistema dualista: una misura può essere ordinata in aggiunta a una pena.
L’esecuzione delle sanzioni ordinate contemporaneamente avviene in maniera differente:
Misure terapeutiche stazionarie: l’esecuzione di una misura stazionaria avviene prima della pena detentiva pronunciata contemporaneamente (art. 57 cpv. 2 CP e art. 9 CP). La privazione di libertà connessa alla misura stazionaria viene computata nella pena. Se la terapia è andata a buon fine e il periodo di prova si è concluso positivamente la pena detentiva non viene più eseguita (art. 62b cpv. 3 CP).
Trattamento ambulatoriale: il trattamento ambulatoriale può essere eseguito contemporaneamente alla pena detentiva oppure una sanzione viene rimandata in favore di una sanzione più urgente o più appropriata (art. 10 CP).
Internamento: in caso di internamento la pena detentiva pronunciata viene eseguita per prima, cioè l’internamento viene eseguito solo dopo l’espiazione della pena detentiva.