Sorveglianza elettronica

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La sorveglianza elettronica comporta l’uso di un trasmettitore collocato, nella maggior parte dei casi, alla caviglia della persona da sorvegliare. Grazie a tale dispositivo, la persona può essere geo-sorvegliata, a orari precisi o in qualsiasi momento, secondo il profilo di sorveglianza deciso. La sorveglianza elettronica non è, quindi, uno strumento che si prefigge obiettivi di sicurezza, bensì di sorveglianza.

Progetto Sorveglianza elettronica – soluzione nazionale

L’association Electronic Monitoring (associazione EM) mira a proporre dal 1° gennaio 2023 una soluzione completa che soddisfi le necessità dei Cantoni membri in materia di sorveglianza elettronica. I necessari contratti verranno predisposti nel contesto dell’attuale progetto.

Il progetto è gestito secondo il metodo HERMES ed è suddiviso in tre fasi. Si trova attualmente nella fase di concezione e procede secondo il calendario previsto.

Le necessità del futuro impianto sono state definite dai rappresentanti dei Cantoni che hanno partecipato a un sondaggio e costituiscono la base della commessa pubblica pubblicata il 6 febbraio 2021 su www.simap.ch. La gara d’appalto si terrà nel giugno 2021 e, nel frattempo, i dispositivi presentati dai concorrenti verranno sottoposti a test dai Cantoni pilota. La protezione dei dati sarà garantita per tutta la durata della procedura.

L’impianto nel suo insieme sarà allestito nel Cantone del Giura.

Graphique

Contesto e principi della sorveglianza elettronica

Dalla riforma del diritto sanzionatorio entrata in vigore il 1° gennaio 2018, tutti i Cantoni devono proporre la possibilità di sorveglianza elettronica (electronic monitoring o EM) al posto delle pene detentive di breve durata o alla fine delle pene detentive di lunga durata (art.79b CP). Dal 2011, la legge prevede inoltre l’impiego dell’EM per la sorveglianza delle misure sostitutive (art. 237 CPP) e, dal 1° gennaio 2015, per il divieto di contatto e di accedere ad aree determinate (art. 67b CP). Vari nuovi ambiti d’applicazione sono in preparazione: l’esecuzione della carcerazione amministrativa conformemente alla legge sugli stranieri e la loro integrazione (mozione Nantermod 18.3079), la protezione delle vittime di violenza (art. 28c CC) dall’inizio del 2022 e le misure di polizia per la lotta al terrorismo (MPT). 

Attualmente, la tecnologia EM disponibile e i relativi servizi erogati vengono utilizzati principalmente nell’ambito dell’esecuzione delle sanzioni penali.

Nel 2013, la CDDGP ha creato il «Groupe de coordination EM» (gruppo di coordinamento EM). Quest’ultimo è stato incaricato di armonizzare i lavori in materia di sorveglianza elettronica in tutti i Cantoni e di acquisire e utilizzare una soluzione EM nazionale. Nell’autunno 2019, 22 Cantoni si sono associati e hanno fondato l’associazione EM. Nel contempo, il mandato di progetto per la creazione di un sistema nazionale di sorveglianza elettronica ha ricevuto il nulla osta. Tale sistema deve entrare in servizio il 1° febbraio 2023. 

La sorveglianza elettronica comporta l’uso di un trasmettitore collocato, nella maggior parte dei casi, alla caviglia della persona da sorvegliare. Grazie a tale dispositivo la persona può essere geo-sorvegliata, a orari precisi o in qualsiasi momento, secondo il profilo di sorveglianza deciso.

Il principio della sorveglianza elettronica si basa sull’imposizione di regole chiare alla persona sorvegliata. L’uso di questa tecnologia presuppone l’impegno a rispettare tali regole da parte della persona sorvegliata. L’autorità competente definisce in un piano di intervento e procedura di notifica le azioni e gli interventi da eseguire nel caso in cui tali regole non vengano rispettate o in presenza di alterazioni del dispositivo.

Il rispetto di tali regole viene controllato tramite sorveglianza elettronica, che segnala immediatamente ogni alterazione o violazione. In questi casi, gli organi interessati intervengono in conformità con le procedure previamente definite.

La sorveglianza elettronica non è quindi uno strumento che si prefigge obiettivi di sicurezza, bensì di sorveglianza.

Condizioni e tipi di sorveglianza

Arresti domiciliari
La persona sorvegliata deve essere presente presso il proprio domicilio a orari precisi. Durante la giornata o in momenti ben definiti, ha il diritto di uscire dal proprio domicilio per recarsi al lavoro, dal medico o per altre attività. Il sistema segnala il mancato rispetto dei tempi di assenza e presenza concordati. In generale, non vengono effettuati controlli durante i periodi di assenza concordati. Gli arresti domiciliari classici perseguono quindi un obiettivo simile a quello della semiprigionia. 

Divieto di accedere ad aree determinate e obbligo di rimanere in un luogo determinato 
Vengono definite delle zone all’interno delle quali la persona sorvegliata non ha il diritto di penetrare (divieto di accedere ad aree determinate) o dalle quali non ha il diritto di uscire (obbligo di rimanere in un luogo determinato). Se la persona si reca ai limiti di queste zone predefinite (nella zona cosiddetta cuscinetto), viene avvertita (in funzione della configurazione del trasmettitore EM e in conformità con le regole prestabilite). Se la persona oltrepassa il limite, viene mandato un messaggio all’organismo di sorveglianza, il quale adotta le necessarie misure sulla base di procedure previamente definite.

Divieto di avere contatti
Alla persona sorvegliata viene intimato l’obbligo di non entrare in contatto con una certa persona (la vittima). Va detto che il contatto fisico è l’unico tipo di contatto che può essere controllato. Questo divieto è generalmente accompagnato dal divieto di accedere ad aree determinate. La vittima può, inoltre, ricevere un dispositivo di geolocalizzazione da indossare. Se la persona sorvegliata e la vittima si avvicinano troppo l’una all’altra, l’impianto genera un messaggio che viene trattato secondo le procedure predefinite.

Divieto di consumare alcolici
In base alle regole definite, la persona deve effettuare un controllo di alcolemia, regolarmente o secondo scadenze precise. È quindi facile verificare l’astinenza o il rispetto di limiti di consumo predefiniti.

Tipi di sorveglianza
Nell’ambito della sorveglianza elettronica, il trasmettitore EM trasmette dati di misurazione ai server EM. La trasmissione dei dati avviene generalmente tramite la rete mobile. 

I dati più importanti sono quelli relativi alla geolocalizzazione del trasmettitore. La geolocalizzazione può essere realizzata tramite due tecnologie principali: la radiofrequenza (RF) per la localizzazione all’interno di un edificio, oppure la localizzazione via satellite (GPS) all’esterno di un edificio. Se la ricezione GPS non è disponibile, interviene un sistema diverso e meno preciso.

I tipi di sorveglianza variano secondo il tempo di reazione necessario per il trattamento dei messaggi generati dall’impianto o delle violazioni delle regole imposte.

Sorveglianza con gestione differita (sorveglianza passiva)
I messaggi vengono trattati dall’organo d’esecuzione EM durante l’orario d’ufficio. I messaggi sopraggiunti al di fuori di tali orari vengono trattati in differita (il giorno lavorativo seguente). Non è prevista una reazione immediata al messaggio (ma potrebbe essere assicurata dall’organo d’esecuzione EM durante l’orario d’ufficio).

Sorveglianza 24/24 e 7/7 (sorveglianza attiva)
I messaggi vengono trattati a qualsiasi ora. Se il servizio predefinito (in linea di massima la centrale di sorveglianza) riceve un allarme dovuto alla violazione di una condizione, il servizio stesso avvia una reazione immediata che consiste in un intervento anch’esso predefinito. Questa reazione può essere, per esempio, una telefonata alla persona sorvegliata al fine di attirare la sua attenzione sul fatto che ha violato una regola. La reazione può anche consistere nell’informare immediatamente le autorità o una persona prescelta a tal fine. Gli interventi di cui è incaricata la centrale di sorveglianza devono essere oggetto di un accordo previo con l’autorità d’esecuzione. 

Sorveglianza e intervento di polizia 24/24 e 7/7 (sorveglianza attiva PLUS)
Questo tipo di sorveglianza necessita generalmente l’intervento d’urgenza della polizia per evitare una fuga o che venga commesso un reato. In base alla raccomandazione della «Conférence EM» (Conferenza EM), questi interventi devono essere pianificati con cura. Può capitare che si debba evitare di utilizzare questa soluzione, soprattutto se, per esempio, non ci sono garanzie che l’intervento della polizia sarà sufficientemente rapido per proteggere la vittima.

Sistema Electronic Monitoring

Autorità d’esecuzione o autorità giudiziarie
Fissano le misure di sorveglianza elettronica e altri obblighi; affidano all’organo d’esecuzione EM l’incarico di occuparsi dei chiarimenti e dei preparativi necessari per la sorveglianza.

Organo d’esecuzione EM
Si occupa dell’installazione delle apparecchiature tecniche presso il domicilio della persona da sorvegliare e ne garantisce l’inquadramento tecnico e sociale (in base all’incarico); verifica il rispetto delle condizioni durante l’orario d’ufficio.   

Centrale di sorveglianza
Controlla il rispetto delle condizioni 24/24, 7/7. Il personale della centrale tratta tutti i messaggi ricevuti nel corso della procedura di sorveglianza. Il trattamento viene effettuato secondo procedure previamente definite. La centrale è costantemente operativa.

Operatore tecnico
Gestisce la fornitura dell’infrastruttura tecnica, il noleggio e la manutenzione dei dispositivi da campo. 

Intervento/Polizia
La squadra di intervento, per esempio la polizia, può intervenire secondo i propri principi tattici e in base alle procedure concordate.

Associazione EM
Elabora la commessa pubblica e garantisce l’esercizio dell’impianto; conclude gli accordi sul livello di servizio (service level agreements) necessari con i fornitori e fattura i servizi proposti ai Cantoni membri.

Esperienze pregresse
La tecnologia RF ha dato buoni risultati. È facile da mettere in pratica e funziona senza alcun problema tecnico. La tecnologia GPS necessita, invece, maggiore impegno al momento dell’installazione. Inoltre, la sorveglianza tramite GPS genera un numero molto più elevato di messaggi, il che implica, in seguito, anche maggiore attività di follow-up.  

La sorveglianza attiva necessita notevoli sforzi di pianificazione e di conseguenza tempi lunghi per la realizzazione. Quando la persona sorvegliata non rispetta gli obblighi che le sono stati imposti, l’impianto genera numerosi messaggi. La centrale deve quindi fornire un numero più elevato di prestazioni, con conseguente aumento del costo della sorveglianza. 

Con la sorveglianza attiva, l’effetto psicologico di una reazione immediata dopo una violazione è considerevole e ha, quindi, un effetto preventivo. Quando si stabilisce il contatto, si ricorda alla persona che è sorvegliata e che deve rispettare gli obblighi imposti. 

Nel caso in cui una violazione abbia luogo durante la sorveglianza attiva, sia la centrale sia le autorità interessate (p.es. l’autorità d’esecuzione) devono disporre di una permanenza 24/24 e 7/7. 

Associazione Electronic Monitoring

L’associazione «association Electronic Monitoring – investissements et exploitation (EM)» è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile che, conformemente agli statuti, si prefigge l’obiettivo di garantire i costi d’investimento e di esercizio della sorveglianza elettronica in Svizzera, in particolare con:

  • l’acquisizione di una tecnologia EM uniforme su tutto il territorio svizzero e dei servizi legati all’esercizio della tecnologia stessa;
  • l’acquisizione dei servizi della centrale di sorveglianza;
  • l’acquisto delle prestazioni del Cantone sul cui territorio sono alloggiati i server;
  • il finanziamento dei costi d’investimento e di esercizio generati dalle attività di cui ai punti precedenti e la successiva fatturazione ai membri dei corrispettivi importi;
  • le decisioni in materia di nuove funzionalità o nuove prestazioni.

L’associazione è iscritta presso l’Ufficio federale di statistica con il numero IDE CHE-193.474.277 nonché presso l’Istituto Federale della Proprietà Intellettuale (nome, logo e settori d’attività).

Conformemente agli statuti, gli organi dell’associazione EM sono i seguenti:

  • l’assemblea dei membri (a fine 2020, contava 22 Cantoni membri);
  • il comitato, composto da sette membri, di cui la presidente;
  • la segretaria generale, Sig.ra Janine Repetti-Dittes, nominata nel novembre 2019;
  • l’organo di controllo, il cui mandato è stato affidato alla società CORE Fiduciaire Revicor SA a Friburgo.

Contatto

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