Applicazione del divieto di esercitare attività, avere contatti e accedere ad aree determinati

In seguito all’approvazione da parte del Popolo e dei Cantoni dell’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli» il 18 maggio 2014, nella Costituzione federale è stato inserito l’articolo 123c, in base al quale «chi è condannato per aver leso l’integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privato del diritto di esercitare un’attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti». Il CSCSP ha analizzato le modalità e le difficoltà di attuazione delle nuove disposizioni di legge relative al divieto di esercitare attività, avere contatti e accedere ad aree determinati (in particolare l’interdizione perpetua da determinate attività) da parte degli organi preposti all’esecuzione penale e all’assistenza riabilitativa.

Chi commette un reato nell’esercizio di un’attività professionale od onorifica è punibile con il divieto temporaneo (fino a 10 anni) di esercitare tale attività o attività analoghe (art. 67 cpv. 1 CP). Se il reato viene commesso contro minori o altre persone vulnerabili (ad es. pazienti o persone residenti in strutture sociosanitarie), l’interdizione è perpetua per le attività che prevedono contatti regolari con le suddette persone (art. 67 cpv. 3 e 4 CP), senza possibilità di rivedere o revocare la pena anche in assenza di rischio di recidiva. 
I reati contro la persona (ad es. violenza domestica) sono inoltre punibili con il divieto temporaneo (fino a cinque anni) di avere contatti con la persona offesa e di accedere al domicilio e ai luoghi frequentati da quest’ultima (art. 67b CP).
Come misura di controllo nei confronti dei soggetti sanzionati, il Consiglio federale ha creato un «estratto specifico per privati» del casellario giudiziale contenente indicazioni sui provvedimenti penali di interdizione da attività e da contatti con persone minorenni o vulnerabili. Questo certificato può essere richiesto dai datori di lavoro e dalle associazioni ai fini dell’assunzione di nuovi collaboratori. Il Consiglio federale ha inoltre conferito agli operatori dell’assistenza riabilitativa l’incarico di sorvegliare il rispetto da parte dei soggetti sanzionati del divieto imposto. 
Il CSCSP, in collaborazione con gli operatori competenti, ha analizzato l’applicazione del divieto di esercitare attività, avere contatti e accedere ad aree determinati nei diversi Cantoni nonché le difficoltà attuative. 

 

Vollzug der Tätigkeitsverbote und des Kontakt- und Rayonverbots nach Art. 67 ff. StGB (Analyse)

Exécution des interdictions d'exercer une activité, de l'interdiction de contact et de l'interdiction géographique selon l'art. 67 ss CP (analyse)

Miglioramenti sul piano attuativo

Il divieto di esercitare attività, avere contatti e accedere ad aree determinati pone i Cantoni di fronte a problematiche complesse sia per quanto concerne la comminazione e l’adeguamento delle sanzioni sia dal punto di vista del controllo del rispetto del divieto. Riguardo a questo ultimo punto, gli organi responsabili dell’esecuzione penale e dell’assistenza riabilitativa hanno predisposto una serie di strumenti volti a garantire un controllo quanto più efficace ed efficiente possibile: colloqui con i soggetti sanzionati, richiesta di certificati del casellario giudiziale, controllo dei contratti di lavoro e di altri documenti lavorativi (ad es. dichiarazioni dei redditi o buste paga), autodichiarazioni dei soggetti sanzionati, coinvolgimento di persone appartenenti alla cerchia sociale dei soggetti sanzionati, o ancora sorveglianza elettronica in caso di divieto di avere contatti o accedere ad aree determinati. Tali misure hanno notevolmente migliorato l’attuazione della normativa da parte degli organi summenzionati. Come evidenziato dall’analisi del CSCSP, permane tuttavia un’incertezza giuridica a livello sia teorico che attuativo per via dell’elevata complessità e, in parte, dell’ambiguità del quadro normativo.

Margine di manovra limitato per le attività di controllo

Secondo l’analisi condotta dal CSCSP, gli strumenti di controllo di tipo principalmente dissuasivo (ad es. certificato del casellario giudiziale o certificato di salario) non hanno l’efficacia auspicata per prevenire le violazioni e non consentono generalmente di contrastarle ex ante, ma solo di identificarle ed eventualmente sanzionarle ex post. Le attività di controllo dipendono inoltre primariamente dalla disponibilità a collaborare e dalle autodichiarazioni dei soggetti sanzionati. Infine, le autorità preposte all’esecuzione penale hanno competenze limitate per richiedere informazioni ai fini del controllo di soggetti interdetti da attività extralavorative (svolte anche nel tempo libero) e permane un’incertezza normativa quanto ai controlli che tali autorità sono autorizzate a svolgere.

Dispendio di risorse e costi crescenti

Sempre secondo l’analisi svolta dal CSCSP, negli ultimi anni il numero di divieti comminati è fortemente aumentato, con un conseguente incremento delle risorse necessarie alle attività di controllo svolte dagli organi preposti all’esecuzione penale e all’assistenza riabilitativa; ciò è vero soprattutto per l’interdizione perpetua da determinate attività, che richiede di fatto controlli a vita. Poiché inevitabilmente i numeri continueranno a crescere, si pone la questione di come assicurare controlli quanto più efficaci ed efficienti possibile con il personale attualmente disponibile. Alcuni Cantoni sono già intervenuti commisurando le risorse da mobilitare al rischio di recidiva.

Interventi necessari

Date la complessità del quadro normativo e le conseguenti difficoltà attuative, è necessario assicurare un trasferimento di conoscenze mirato nonché un approfondito scambio di know-how tra i diversi soggetti competenti al fine di elaborare e applicare buone pratiche. Per garantire un’attuazione efficace del divieto di esercitare attività, avere contatti e accedere ad aree determinati, occorre inoltre coinvolgere, oltre agli organi preposti all’esecuzione penale, anche i datori di lavoro e le associazioni che, con l’«estratto specifico per privati» del casellario giudiziale, possono contribuire a prevenire le violazioni. A tale scopo, è opportuno aumentare le campagne di sensibilizzazione a livello cantonale.