Glossar

Perizia

 La legge sancisce che esperte/i indipendenti siano incaricate/i di effettuare delle perizie al fine di valutare lo stato di salute psichica di una persona imputata o condannata. L’obiettivo della perizia consiste nel chiarire questioni giuridiche quali l’imputabilità della persona, la refrattarietà alla terapia, la prognosi legale e la previsione di alleggerimento del regime.

Pianificazione dell’esecuzione

La pianificazione della totalità dell’esecuzione di una sanzione è di competenza dell’autorità di esecuzione. In stretta collaborazione con l’istituto e la persona interessata, questa autorità decide in che modo deve essere organizzata l’esecuzione progressiva della sanzione. Tenendo conto della prognosi, del rischio di recidiva e delle possibilità di reinserimento, la pianificazione indica quali sono gli alleggerimenti possibili e in che momento sono ipotizzabili.  

Piano di esecuzione

Il piano di esecuzione è uno strumento di pianificazione che mira al reinserimento della persona e alla prevenzione della recidiva. L’istituto, agendo in funzione delle necessità di intervento individuali, ha il dovere di fissare obiettivi d’esecuzione individualizzati e di documentarli nel piano di esecuzione, nonché di verificarlo e aggiornarlo regolarmente. L’allestimento del piano di esecuzione presuppone la collaborazione attiva della persona detenuta. Durante l’esecuzione della pena, il piano contiene indicazioni sull’assistenza proposta, sulla possibilità di lavorare e di seguire una formazione o una formazione continua, sul risarcimento del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 3 CP).
Durante l’esecuzione della misura, il piano contiene anche indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale della persona collocata nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo (art. 90 cpv. 2 CP).
Il piano di esecuzione deve essere redatto dall’istituto con la persona detenuta e richiede verifiche e adeguamenti regolari in funzione dei cambiamenti occorsi alla persona detenuta durante l’esecuzione (art. 75 cpv. 3 e art. 90 cpv. 2 CP).

PLESORR

Il progetto PLESORR (Processo latino d’esecuzione delle sanzioni orientato verso il rischio e verso le risorse) mira alla standardizzazione delle seguenti quattro fasi dell’esecuzione delle sanzioni:
 

Questo processo, che dovrebbe essere adottato da tutti i Cantoni latini a partire dal 2025, si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione delle pene e delle misure nonché la collaborazione tra i servizi coinvolti grazie a linguaggio comune, strumenti standardizzati, definizioni e documenti condivisi. I Cantoni della Svizzera tedesca lavorano con ROS (ulteriori informazioni su rosnet.ch).

Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure

L’articolo 74 del Codice penale menziona due principi che disciplinano l’esecuzione delle pene e delle misure:
1.    La dignità umana della persona detenuta o collocata dev’essere rispettata. 
2.    I suoi diritti possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
In virtù dell’articolo 75 capoverso 1 del Codice penale, l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale della persona detenuta, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Di conseguenza, essa deve:

  • corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita (principio di normalizzazione),
  • garantire assistenza alla persona detenuta (obbligo di assistenza), 
  • ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà (principio di prevenzione) 
  • tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e delle altre persone detenute (principio di sicurezza).
     

 

Nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, il Consiglio d’Europa ha adottato le regole minime che valgono anche per la Svizzera, in quanto Stato membro (LINK Soft law: https://www.skjv.ch/it/esecuzione-delle-sanzioni-penali/la-soft-law-nellesecuzione-penale). Contrariamente all’articolo 75 del Codice penale, queste regole si applicano a tutte le forme di privazione della libertà.

Prognosi

Le prognosi sono stime scientifiche di probabilità effettuate da esperti/e qualificati/e. Le prognosi descrivono la probabilità che un evento si verifichi nel futuro. Nel caso di persone imputate o condannate, si tratta di stimare la probabilità che una data persona commetta nuovi reati in condizioni ed entro un periodo determinati (prognosi legale). In pratica, si distinguono tre tipi di prognosi: terapeutica, in vista di alleggerimento e in vista della liberazione. I tribunali e le autorità di esecuzione tengono conto di queste prognosi nel momento in cui devono prendere una decisione al fine di evitare, per quanto possibile, che si verifichi l’evento indesiderato (per esempio, una recidiva).
- Prognosi terapeutica: predizione della possibilità che una terapia riduca in modo considerevole il rischio che nuovi reati vengano commessi. 
- Prognosi in vista di alleggerimento: predizione della probabilità di un’evasione, della commissione di un reato o di qualsiasi altra violazione delle regole nel contesto di un alleggerimento concreto del regime di esecuzione (per esempio, in relazione a un congedo o un trasferimento in regime di lavoro esterno).
- Prognosi in vista della liberazione: predizione della probabilità di successo del periodo di prova dopo la liberazione condizionale.

Programma di apprendimento

I programmi di apprendimento sono metodi di intervento strutturati che si prefiggono l’obiettivo di prevenire la recidiva tramite un lavoro approfondito effettuato con le/i partecipanti sulla base di un manuale (in particolare, trasmissione di conoscenze, discussioni, auto-riflessioni ed esercizi pratici). I programmi di apprendimento hanno una durata limitata e possono essere individuali o di gruppo. È stato dimostrato empiricamente che questi programmi contribuiscono in modo efficace alla prevenzione della recidiva per persone che presentano un potenziale di rischio da moderato a elevato. Vari Cantoni propongono diversi programmi di apprendimento, rivolti a persone che hanno commesso, tra l’altro, violenze domestiche, violazioni delle regole sulla circolazione stradale, reati sessuali o violenti, oppure che mirano all’allenamento di competenze sociali.
I pubblici ministeri, i tribunali e le autorità di esecuzione possono obbligare alcune persone a seguire un programma di apprendimento, per esempio in relazione a norme di condotta, misure sostitutive, decreti d’accusa o sentenze.