Organizzazione

Il settore delle privazioni di libertà svizzero è organizzato in maniera federalista. Poiché la Confederazione non ha disciplinato in modo definitivo per legge l’esecuzione delle pene e delle misure, i Cantoni e i Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure sono liberi di emanare regolamentazioni complementari.

Cantoni

I Cantoni sono responsabili dell'esecuzione delle pene e delle misure (Art. 372 ss. CP).
Sono tenuti a creare e a gestire le istituzioni necessarie.
Tra queste rientrano: 

  • autorità d’esecuzione
  • assistenza riabilitativa
  • stabilimenti di privazione di libertà

Poiché anche i Cantoni di grandi dimensioni non sono in grado di gestire tutti i tipi di stabilimenti previsti dalla legislazione federale, essi possono:

  • concludere accordi per l’istituzione e la gestione in comune di penitenziari e istituzioni,
  • assicurarsi il diritto di usare penitenziari e istituzioni di altri Cantoni.

Articolo 378 del Codice penale

Concordati sull’esecuzione delle pene e delle misure

Per adempiere congiuntamente ai compiti che gli incombono, i Cantoni si sono riuniti nei tre Concordati regionali sull’esecuzione delle pene e delle misure. Questi contribuiscono considerevolmente all’armonizzazione delle pratiche cantonali in materia d’esecuzione e alla pianificazione efficiente dei penitenziari.

Confederazione

I seguenti ambiti sono di competenza della Confederazione:

L’autorità federale competente è la Sezione Esecuzione delle pene e delle misure dell’Ufficio federale di giustizia.
Legge federale sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (LPPM)

Basi giuridiche

L’esecuzione delle pene e delle misure si basa sulle basi giuridiche seguenti: