Glossario

Alleggerimenti dell’esecuzione

Gli alleggerimenti dell’esecuzione sono aperture del regime di esecuzione della sanzione, in particolare la concessione di congedi, il trasferimento in regime aperto. Non vengono considerati alleggerimenti dell’esecuzione: il fatto che la polizia conduca le persone detenute (per esempio, in vista di interrogatorio o appuntamento medico) e i trasporti (art. 4 Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera centrale e del nord-ovest e art. 5 del Regolamento del Concordato  latino relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti del 31 ottobre 2013).
Gli alleggerimenti dell’esecuzione si prefiggono l’obiettivo di tutelare il legame della persona con la vita in società nonché le sue relazioni con la cerchia sociale.
L’autorità di esecuzione è competente in materia di pianificazione e concessione di questi alleggerimenti. Nei casi previsti dalla legge (art. 75a CP), deve fare riferimento alla Commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 del Codice penale

La pianificazione degli alleggerimenti dell’esecuzione viene attuata in stretta collaborazione con la direzione dell’istituto e la persona detenuta interessata (art. 84 cpv. 6 e art. 90 cpv. 4 CP). La concessione degli alleggerimenti può essere delegata all’istituto. La persona detenuta può inoltrare richiesta di alleggerimento in qualsiasi momento. 

DE: Vollzugsöffnungen

FR: Allégements dans l’exécution

Altre misure

Oltre alle misure terapeutiche e di sicurezza (strafrechtliche Sanktionen), il Codice penale sancisce altre misure, in particolare:

DE: Andere Massnahmen

FR: Autres mesures

Ammissione

Quando una persona entra in uno stabilimento di privazione della libertà, viene inserita in un iter amministrativo che comprende varie tappe (art. 15 sgg. Regole penitenziarie europee): accoglienza (ammissione e primo controllo di sicurezza), controlli (perquisizione corporale, effetti personali, controlli tossicologici e alcolemici), dati amministrativi, consegna dei kit d’ingresso, controllo medico, collocamento in cella, spiegazione di orari e regolamento dell’istituto.

Inoltre, entro le prime 24 ore dall’ingresso in uno stabilimento di privazione della libertà, un membro del personale medico si informa sullo stato di salute della persona. Questo esame consente di identificare e curare rapidamente le eventuali malattie, i rischi di malattia e i segni di violenza, nonché di garantire che non vi siano interruzioni nell’assunzione di terapie già in corso. 

DE: Eintritt

FR: Admission

Assistenza riabilitativa

L’assistenza riabilitativa si prefigge l’obiettivo di evitare che le persone condannate commettano nuovi reati e di favorire la loro integrazione nella società. Utilizzando dei metodi che possono essere assimilati al lavoro sociale, l’operatore/trice dell’assistenza riabilitativa fornisce consigli, aiuto materiale e aiuto sociale su misura in materia di alloggio, lavoro, formazione, gestione delle finanze, relazioni con terzi, attività del tempo libero, salute, terapia, ecc. Il lavoro viene effettuato in funzione del reato commesso dalla persona, del rischio che rappresenta e delle risorse di cui dispone. L’operatore/trice dell’assistenza riabilitativa verifica anche se la persona rispetta le regole di condotta e altre misure imposte dalle autorità.

L’assistenza riabilitativa può essere ordinata alle persone:

L’assistenza riabilitativa è ordinata dal pubblico ministero, dai giudici o dall’autorità d’esecuzione.

Per finire, può essere allestita se la persona condannata ne fa volontariamente richiesta per assicurarle un’assistenza sociale (art. 96 CP).

L’assistenza riabilitativa è generalmente organizzata come se fosse un’autorità amministrativa specializzata. Lavora a stretto contatto con varie autorità e servizi specializzati (per esempio, servizi sociali, uffici regionali di collocamento, uffici AI, servizi di psicologia e psichiatria, consultori familiari). Poiché fa parte integrante del sistema d’esecuzione delle sanzioni penali, è tenuta a presentare un rapporto all’autorità che le ha affidato l’incarico. 

DE: Bewährungshilfe

FR: Assistance de probation

Autorità di esecuzione

Le norme relative alla competenza d’esecuzione in materia di sentenze che implicano la privazione della libertà variano notevolmente da un Cantone all’altro. Concretamente, in ogni Cantone viene creata un’autorità amministrativa subordinata al Dipartimento corrispondente (Dipartimento di giustizia e polizia o Dipartimento della sicurezza) in qualità di autorità di esecuzione, responsabile dell’esecuzione delle sentenze. Le autorità di esecuzione godono della cosiddetta competenza in materia di esecuzione. Pronunciano le decisioni necessarie in vista dell’esecuzione della sentenza e adottano i provvedimenti necessari. Oltre a questa autorità, nei Cantoni di Ginevra, del Ticino, Vaud e Vallese esistono tribunali o giudici specializzati in materia di esecuzione delle pene e delle misure (tribunali o giudici di applicazione delle pene e delle misure) che si fanno carico di una parte delle mansioni amministrative di queste autorità e, per esempio, prendono decisioni in merito a eventuali alleggerimenti durante l’esecuzione della sanzione. 

DE: Vollzugsbehörde

FR: Autorité d’exécution

Autorizzazioni d’uscita

Le autorizzazioni d’uscita sono degli alleggerimenti nell’ambito dell’esecuzione. Conformemente all’articolo 84 capoverso 6 del Codice penale, alla persona detenuta sono concessi dei congedi di durata adeguata a consentirle di prendersi cura delle relazioni con il mondo esterno, di preparare il ritorno alla vita libera, o per ragioni particolari, sempreché il suo comportamento durante l’esecuzione della pena non vi si opponga e se non vi è il rischio che si dia alla fuga o commetta nuovi reati.  

Questa disposizione si applica per analogia all’esecuzione delle misure (art. 90 cpv. 4 CP). Il Concordato latino parla di «autorizzazioni d’uscita» per riferirsi a ciò che il Codice penale definisce «congedo», e le suddivide in tre categorie: «congedo», «permesso» e «accompagnamento». I Concordati della Svizzera tedesca utilizzano le nozioni di «Urlaub» (congedo) e «Ausgang» (uscita). Le differenze tra queste nozioni riguardano soprattutto le modalità e la durata dell’alleggerimento.

Le uscite vanno iscritte sia nella pianificazione dell’esecuzione, sia nel piano d’esecuzione della sanzione e fanno parte del sistema progressivo di esecuzione delle sanzioni penali. L’autorità d’esecuzione decide se concederle e le modalità d’uscita dopo aver esaminato la richiesta della persona detenuta in tal senso. La competenza in materia decisionale di questi alleggerimenti nell’ambito dell’esecuzione può essere delegata alla direzione dello stabilimento.

In Svizzera tedesca, la richiesta può essere accolta solo quando la persona ha scontato almeno un sesto della pena (in regime aperto) o almeno un terzo della pena (in regime chiuso). Nel Concordato latino, sia in regime aperto che in regime chiuso, è possibile concedere delle uscite solo a partire dal terzo della pena. In esecuzione delle misure, le autorizzazioni d’uscita vengono concesse in funzione dei progressi terapeutici registrati dalla persona. 

DE: Urlaub

FR: Autorisations des sortie

Basi giuridiche federali e cantonali per l’esecuzione delle pene e delle misure

L’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale prevede che l’esecuzione delle pene e delle misure compete in linea di massima ai Cantoni. Tuttavia, la Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Fino a ora, ha fatto uso solo parzialmente di questa competenza (per esempio, art. 74 sgg. CP). Per questo motivo, ogni Cantone dispone di leggi e ordinanze diverse in materia d’esecuzione delle pene e delle misure. Questa eterogeneità di regole a vari livelli normativi costituisce una caratteristica del sistema svizzero d’esecuzione della sanzione penale. 

DE: Bundesrechtliche und kantonale Grundlagen für den Straf- und Massnahmenvollzug

FR: Bases légales fédérales et cantonales de l’exécution des peines et mesures

Carcerazione ai fini di estradizione

La carcerazione ai fini di estradizione costituisce una forma di carcerazione a sé stante, che non ha nulla a che vedere con la carcerazione amministrativa. Rientra nell’ambito della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (art. 32 sgg. AIMP) e consiste nella consegna forzata di una persona ricercata da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una pena. La carcerazione ai fini di estradizione consente quindi di garantire la successiva estradizione della persona verso lo Stato richiedente. 

DE: Auslieferungshaft

FR: Détention en vue de l’extradition

Carcerazione amministrativa

La carcerazione amministrativa è una misura coercitiva ai sensi della legge in materia di stranieri. Si prefigge unicamente l’obiettivo di garantire il rinvio di persone straniere prive di permesso di soggiorno, di dimora o domicilio. La carcerazione amministrativa ingloba la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione, la carcerazione cautelativa et la carcerazione nell’ambito della procedura di Dublino (carcerazione Dublino). 

DE: Administrativhaft

FR: Détention administrative

Carcerazione cautelativa

La carcerazione cautelativa è una forma di carcerazione amministrativa. Può essere disposta nei confronti della persona straniera che con il suo comportamento rende impossibile l’esecuzione della decisione di rinvio o di espulsione passata in giudicato. Se queste condizioni sono soddisfatte, la carcerazione cautelativa può essere ordinata per un mese (con possibilità di proroga). Questa forma di carcerazione può essere pronunciata laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite (art. 78 LStrI). 

DE: Durchsetzungshaft

FR: Détention pour insoumission

Carcerazione di sicurezza

La carcerazione di sicurezza inizia nel momento in cui l’atto d’accusa viene notificato al tribunale di primo grado e termina quando:  

  • la sentenza passa in giudicato,  
  • la persona inizia a scontare la sanzione di pena detentiva,  
  • l’espulsione viene eseguita,  
  • la persona viene scarcerata.  

La carcerazione di sicurezza viene ordinata in seguito alla carcerazione preventiva se, dopo che l’atto d’accusa è stato depositato, i motivi di carcerazione si confermano oppure se vengono alla luce nuovi motivi. 

DE: Sicherheitshaft

FR: Détention pour des motifs de sûreté

Carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione 

La carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione è una forma di carcerazione amministrativa (come la carcerazione preliminare, la carcerazione Dublino e la carcerazione cautelativa). Può essere pronunciata se è stata notificata una decisione di prima istanza di allontanamento o espulsione e si prefigge lo scopo di garantire l’esecuzione di un rinvio coatto o di una espulsione (art. 76 LStrI).

Conformemente all’articolo 81 capoverso 2 della Legge sugli stranieri e la loro integrazione e alla giurisprudenza del Tribunale federale, le persone incarcerate ai sensi del diritto in materia di stranieri devono essere incarcerate separatamente da persone in attesa di giudizio o che scontano una sanzione penale

DE: Ausschaffungshaft

FR: Détention en vue du renvoi ou de l’expulsion

Carcerazione nell’ambito della procedura Dublino (carcerazione Dublino)

La carcerazione nell’ambito della procedura Dublino, detta anche carcerazione Dublino, è una forma di carcerazione amministrativa. Mira a garantire il trasferimento della persona nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo (art. 76a LStrI). Se il cittadino o la cittadina di uno Stato terzo deposita una richiesta d’asilo in Svizzera, viene effettuata una verifica al fine di accertare se uno Stato Dublino è competente per la procedura d’asilo. Se la Svizzera non è compente, viene pronunciato un rinvio di concerto con lo Stato Dublino che la Svizzera ritiene responsabile. 

DE: Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens (Dublin-Haft)

FR: Détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin)

Carcerazione preliminare

La carcerazione preliminare (art. 75 LStrI) è una forma di carcerazione amministrativa. Consiste nell’ordinare il fermo di persone straniere prive di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio durante la preparazione della decisione in merito al rinvio o all’eventuale espulsione penale nell’ambito di una procedura penale. La persona rimane in carcere in attesa della decisione dell’autorità.  

DE: Vorbereitungshaft

FR: Détention en phase préparatoire

Carcerazione preventiva

Quando si sospetta che una persona abbia commesso un reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinarne la carcerazione preventiva (art. 220-240 CPP). La carcerazione preventiva è il mezzo più severo e restrittivo cui possono ricorrere le autorità preposte al perseguimento penale al fine di garantire lo svolgimento della procedura (ultima ratio).  

La carcerazione preventiva può essere ordina quando (art. 221 cpv. 1 CPP):  

  • la persona è gravemente indiziata (di aver commesso un crimine o un delitto); e
  • vi è seriamente da temere che la persona  
    a) si dia alla fuga;  
    b) influenzi persone o inquini i mezzi di prova; o  
    c) minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o delitti gravi dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.  

L’articolo 221 capoverso 1bis del Codice di diritto processuale penale prevede delle eccezioni.  

Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordinata se vi è il pericolo serio e imminente che la persona passi all’atto dopo aver minacciato di commettere un grave crimine (art. 221 cpv. 2 CPP).  

Per tutta la durata della carcerazione preventiva si applica il principio della presunzione d’innocenza.

La carcerazione preventiva può durare finché l’atto d’accusa viene notificato al tribunale di primo grado, sempreché non siano state ordinate l’esecuzione anticipata della pena o la scarcerazione. 

DE: Untersuchungshaft

FR: Détention provisoire

Commissione di valutazione della pericolosità

La Commissione di valutazione della pericolosità è un organo interdisciplinare composto di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP). Conformemente all’articolo 75a del Codice penale, in alcuni casi, questa commissione valuta la pericolosità di una persona autrice di reato nei confronti della collettività nel momento in cui la persona deve essere collocata in uno stabilimento di esecuzione delle pene aperto (o anche in uno stabilimento di esecuzione delle misure aperto) o le devono essere concessi degli alleggerimenti dell’esecuzione. Questa norma si applica per analogia all’esecuzione delle misure, conformemente all’articolo 90 capoverso 4bis, del Codice penale. La commissione deve procedere a tale valutazione se l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale e se l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica della persona detenuta. I due Concordati della Svizzera tedesca dispongono di tale Commissione, mentre nel Concordato latino non esiste una commissione analoga: ogni Cantone si è dotato della propria Commissione al riguardo.

DE: Fachkommission

FR: Commission d’évaluation de la dangerosité

Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita esamina, su richiesta dell’autorità di esecuzione delle pene e delle misure (autorità di esecuzione), l’eventualità che nuove conoscenze scientifiche possano consentire di trattare una persona internata a vita in modo che tale persona non rappresenti più un pericolo per la collettività. ordinanza del 26 giugno 2013

DE: Eidgenössische Fachkommission zur Beurteilung der Behandelbarkeit lebenslänglich verwahrter Straftäter

FR: Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie

Concordato d’esecuzione delle pene

I Cantoni svizzeri, per portare a termine la loro missione di esecuzione delle pene e delle misure, si sono raggruppati in tre Concordati regionali di esecuzione. Questo raggruppamento dà adito a una visione e una gestione coerenti delle tematiche importanti della quotidianità degli stabilimenti, consentendo lo scambio di esperienze e informazioni tra Cantoni membri dello stesso Concordato (www.konkordate.ch).

I Concordati sono i seguenti:  

  •  Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani nei Cantoni romandi e nel Ticino (Concordato latino), che include i Cantoni FR, GE, JU, NE, VD, VS e TI.  
  • Ostschweizer Strafvollzugskonkordat (Concordato sull’esecuzione delle pene della Svizzera orientale, che include i Cantoni AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG e ZH)
  • Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (Concordato sull’esecuzione delle pene della Svizzera centrale e del nord-ovest, che include i Cantoni AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR e ZG) 

DE: Strafvollzugskonkordat

FR: Concordat d’exécution des peines

Desistenza

L’approccio basato sulla desistenza appartiene a un ambito di ricerca relativamente recente che si interessa ai processi che spingono una persona ad allontanarsi da comportamenti criminali ("desistance from crime"). La desistenza si iscrive nella tradizione di metodi comprovati in materia di apparizione e consolidamento di percorsi delinquenti o criminali. Tuttavia, è a volte percepita come un contrappeso all’approccio centrato sul rischio nel lavoro svolto con le persone che hanno commesso reato. Il nodo della questione consiste nell’identificare gli elementi che favoriscono un cambiamento di percezione identitaria che consente alla persona di passare da un’immagine di sé legata al reato a un’immagine di sé non criminosa.

DE: Desistance

FR: Désistance

Diritto disciplinare

Il diritto disciplinare (art. 91 CP) ha due funzioni: da un lato, serve a preservare la tranquillità e l’ordine negli istituti (funzione regolatrice) e dall’altro, mira a incitare la persona ad adottare in futuro un comportamento conforme alle regole (funzione educativa). La direzione dell’istituto pronuncia una sanzione disciplinare nei confronti di una persona detenuta se quest’ultima contravviene in modo colpevole alle disposizioni cantonali o alle norme dello stabilimento (sancite dal regolamento interno). Costituiscono infrazioni soggette a sanzione disciplinare, in particolare: tentativo di evasione; vie di fatto o minacce contro il personale dello stabilimento, le altre persone detenute o terzi; danneggiamento alla proprietà; rifiuto di lavorare; abuso del diritto di congedo, uscita o visita; introduzione, possesso, consumo e commercio di sostanze od oggetti vietati.  

In base all’articolo 91 del Codice penale, le uniche sanzioni disciplinari possibili sono:  

  • l’ammonizione,  
  • la revoca temporanea o limitazione del diritto di disporre di mezzi finanziari, dell’occupazione del tempo libero o dei contatti con l’esterno,  
  • la multa,  
  • l’arresto.  

La proporzionalità della sanzione è molto importante; per questo viene comminata prendendo in considerazione la gravità oggettiva del comportamento, il comportamento della persona in detenzione e le motivazioni dell’atto.  

DE: Disziplinarrecht

FR: Droit disciplinaire

Electronic Monitoring

La sorveglianza elettronica, denominata anche electronic monitoring o EM (art. 79b CP), consiste nell'applicare alla caviglia della persona interessata un trasmettitore che consente di determinarne la posizione. Esistono due tipi di sorveglianza: attiva e passiva. Nel caso della sorveglianza attiva, qualsiasi violazione delle condizioni stabilite viene immediatamente rilevata e comporta una reazione immediata. Nel caso della sorveglianza passiva, la costatazione del comportamento scorretto e la reazione ad esso sono posticipate.  

La sorveglianza elettronica è utilizzata in diverse situazioni:

  • come forma particolare di esecuzione: per le pene detentive o le pene detentive sostitutive da 20 giorni a 12 mesi e su richiesta della persona condannata («front door»);
  • per le pene detentive di lunga durata, nell'ambito del regime progressivo di esecuzione delle pene («back door»);
  • per la sorveglianza delle misure sostitutive (art. 237 CPP);
  • per la sorveglianza dei divieti di contatto e dei divieti geografici (art. 67b CP).  

L'EM non serve a garantire la sicurezza, ma solo a sorvegliare. Per beneficiarne, la persona interessata deve soddisfare determinate condizioni: non vi è da attendersi che la persona condannata sia dia alla fuga o commetta altri reati; deve inoltre disporre di un alloggio fisso e svolgere un’attività regolare, che si tratti di formazione o di lavoro, per almeno venti ore alla settimana (art. 79b, al. 2, CP). 

DE: Electronic Monitoring

FR: Electronic Monitoring

Esecuzione anticipata delle pene e delle misure

Una persona in carcerazione preventiva o di sicurezza può inoltrare a chi dirige il procedimento una richiesta al fine di eseguire anticipatamente la pena detentiva o la misura privativa della libertà. Tale richiesta presuppone che lo stato del procedimento sia avanzato e che il valore delle prove sia stato in buona misura chiarito. Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione la persona imputata inizia a scontare anticipatamente la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione (art. 236 cpv. 4 CPP). La persona detenuta può così beneficiare di un regime di detenzione che, rispetto alla detenzione preventiva, è più adeguato alla sua situazione personale e ai suoi bisogni, per esempio in materia di lavoro, occupazione, tempo libero o contatti sociali.

La persona beneficia sempre della presunzione di innocenza, dato che non è stata ancora condannata da un tribunale. 

DE: Vorzeitiger Straf- und Massnahmenvollzug

FR: Exécution anticipée des peines et mesures

Esecuzione ordinaria

L’esecuzione ordinaria rappresenta la forma normale di esecuzione di una sanzione: di regola, la persona detenuta lavora in uno stabilimento penitenziario, aperto o chiuso, e vi trascorre il tempo di lavoro e il tempo libero (art. 77 CP). In generale, è organizzata sotto forma di esecuzione di gruppo, il che significa che le persone detenute coabitano in un’unità di vita all’interno della quale dispongono di una cella individuale.

Gli stabilimenti di grandi dimensioni dispongono di sezioni riservate alle persone che hanno necessità particolari (e che corrispondono alla cosiddetta «detenzione speciale» o a un «regime speciale»). Questi settori consentono di offrire un inquadramento particolare e un accompagnamento più intenso. Le misure di sicurezza possono essere anche adattate alle necessità, oppure possono essere aggiunte regole particolari (per esempio, tempo di lavoro più breve). I settori riservati alla detenzione speciale possono essere: un’unità di vita madri e figli, un settore per persone anziane (per esempio, «60+») oppure una «unità ammissione».  

DE: Normalvollzug

FR: Exécution ordinaire

Forme di detenzione: panoramica

La legislazione svizzera prevede varie forme di privazione della libertà (dette anche forme di detenzione o regimi di detenzione):    

Codice di diritto processuale penale (CPP):    

  • fermo di polizia    
  • arresto provvisorio    
  • carcerazione preventiva*
  • carcerazione di sicurezza*
  • esecuzione anticipata di pene e misure

 *Nella pratica, si preferisce il termine «detenzione preventiva» come termine generale / generico.

Codice penale svizzero (CP):    

  • esecuzione delle pene  
  • esecuzione delle misure  

Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI):    

  • carcerazione amministrativa
    • carcerazione preliminare  
    • carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione  
    • carcerazione Dublino  
    • carcerazione cautelativa  

Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP):

  • carcerazione ai fini di estradizione  

Codice civile svizzero (CC):

  • ricovero a scopo di cura o di assistenza  

DE: Haftformen – Übersicht

FR: Formes de détention : vue d‘ensemble

Forme particolari di esecuzione della pena detentiva

Oltre all’esecuzione ordinaria, per l’esecuzione di pene detentive di breve durata esistono le seguenti forme particolari di esecuzione: la semiprigionia, la sorveglianza elettronica e il lavoro di pubblica utilità. L’obiettivo principale che si prefiggono queste forme particolari di esecuzione è di contrastare i potenziali effetti nocivi della pena detentiva e di creare o preservare rete sociale e competenze sociali della persona in vista della sua liberazione dall’esecuzione della pena. Queste forme particolari di esecuzione possono essere concesse solo se non esiste nessun rischio di fuga o di recidiva. La persona deve inoltre soddisfare altre condizioni previste dal Codice penale, come inoltrare una richiesta in tal senso o poter dimostrare un determinato tasso occupazionale. 

DE: Besondere Vollzugsformen der Freiheitsstrafe

FR: Formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté

Giustizia riparativa

La giustizia riparativa può essere un complemento o una soluzione alternativa alla giustizia penale ordinaria. Si può avere ricorso alla giustizia riparativa in tutte le fasi della procedura penale e dell’esecuzione della sanzione. La giustizia riparativa si differenzia dalla giustizia ordinaria da vari punti di vista: si tratta di permettere alle persone che hanno commesso un reato e alle persone che ne sono vittima di dialogare, di rivisitare il proprio passato e di agire sulle specifiche esigenze rispettive, beneficiando dell’accompagnamento di una persona specificatamente formata a tal fine. Inoltre, questo approccio consiste nel dare a tutte le persone interessate (vittime, persone dell'ambiente sociale della vittima e rappresentanti della comunità) la possibilità di partecipare attivamente alla gestione delle conseguenze che derivano da un reato, il quale viene considerato come atto lesivo nei confronti di una persona, delle relazioni e della collettività, non nei confronti dello Stato.

Stando all’ONU, gli obiettivi della giustizia riparativa sono i seguenti: 

  • aiutare le vittime, dare lore la possibilità di esprimersi, consentire loro di partecipare al processo di risoluzione e soddisfare i loro bisogni;  
  • ristabilire ordine e pace sociale e ripristinare, o migliorare, le relazioni che sono state danneggiate dal reato commesso; 
  • denunciare il comportamento criminale in quanto inaccettabile; 
  • invitare tutte le parti interessate, in particolare le persone delinquenti, ad assumersi le proprie responsabilità; 
  • stipulare un accordo di riparazione rivolto al futuro;
  • scongiurare la recidiva convincendo la persona delinquente a operare un cambiamento e facilitandone il reinserimento nella comunità. 

DE: Restaurative Justiz

FR: Justice restaurative

Internamento

Trattandosi di una misura cosiddetta di sicurezza, l’internamento, contrariamente alle misure terapeutiche, non si pone come obiettivo principale di curare la persona condannata, quanto piuttosto di proteggere la collettività da altri reati gravi. Data la severità del pregiudizio che questa misura reca alla libertà personale della persona direttamente interessata, l’internamento è una possibilità di ultimo ricorso (ultima ratio): può essere ordinato solo se il reato commesso figura tra quelli elencati all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale (per esempio, assassinio, lesione personale grave, violenza carnale) e se si ritiene che una pena detentiva o una misura terapeutica non siano sufficienti a evitare che la persona commetta altri reati.

La pena detentiva pronunciata viene scontata per prima; in altri termini, l’esecuzione dell’internamento comincia quando la pena detentiva è stata interamente scontata.  

L’internamento è oggetto di riesame ogni due anni all’inizio, poi ogni anno. È possibile concedere la liberazione condizionale o altri alleggerimenti durante l’esecuzione, ma tali concessioni sono sottoposte a condizioni severe (cf. liberazione condizionale). 

DE: Verwahrung

FR: Internement

Internamento a vita

L’internamento a vita è una modalità più severa di internamento. Una persona è condannata all’internamento a vita se commettendo uno dei reati elencati all’art. 64 cpv. 1bis CP (per esempio assassinio, omicidio intenzionale, lesione personale grave, rapina, violenza carnale, coazione sessuale, tratta di esseri umani, genocidio):    

  • ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;
  • è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini e
  • la persona è considerata durevolmente refrattaria alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.    

Il carattere «durevolmente refrattario» deve essere costatato da almeno due periti indipendenti e che non hanno curato né assistito l’autore in altro modo (art. 56 cpv. 4bis CP). In caso di internamento a vita, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività (art. 64c cpv. 1 CP). Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

L’esecuzione dell’internamento a vita comincia solo dopo che la persona ha scontato la pena detentiva. Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita (art. 84 cpv. 6bis e art. 90 cpv. 4ter CP).  

L’internamento a vita è eseguito in un istituto di privazione della libertà chiuso.  

DE: Lebenslängliche Verwahrung

FR: L’internement à vie

Lavoro di pubblica utilità  

Se non vi è da attendersi che la persona condannata si dia alla fuga o commetta nuovi reati e se ne fa richiesta, l’autorità d’esecuzione può ordinare il lavoro di pubblica utilità (LPU, art. 79a CP) come forma particolare di esecuzione per:

  • una pena detentiva non superiore a 6 mesi;
  • una pena residua, risultante dal computo del carcere preventivo, non superiore a 6 mesi;
  • una pena pecuniaria o una multa.

Stando al Tribunale federale, l’obiettivo del lavoro di pubblica utilità è di attenuare gli effetti nocivi della detenzione e di preservare le relazioni sociali della persona. Inoltre, questa forma di esecuzione consente di riparare i torti nei confronti della comunità locale (DTF 134 VI 97, E. 6.3.3.4). Il lavoro di pubblica utilità consiste in prestazioni fornite gratuitamente a favore di istituzioni sociali, opere di interesse pubblico o persone bisognose. 

DE: Gemeinnützige Arbeit

FR: Travail d’intérêt général

Lavoro e alloggio esterni

Nel sistema progressivo dell’esecuzione delle sanzioni penali, la fase di lavoro e alloggio esterni (art. 77a cpv. 3 CP) viene subito dopo quella di lavoro esterno. Durante quest’ultima tappa che precede la liberazione condizionale, la persona abita e lavora fuori dall’istituto. Rimane sottoposta all’autorità cantonale di esecuzione o all’istituto e può esservi reintegrata in caso di violazione delle regole. Per beneficiare di lavoro e alloggio esterni, la persona deve aver dato soddisfazione nell’ambito del lavoro esterno e disporre di un alloggio adeguato (che può essere un centro d’accoglienza, una comunità terapeutica o la famiglia).

Ogni Concordato di esecuzione delle pene stabilisce una durata di lavoro e alloggio esterni:  

  • Concordato della Svizzera orientale, Richtlinien über die Gewährung des Arbeitsexternats und des Wohnexternats: in generale, non più di 4 mesi;  
  • Concordato della Svizzera centrale e del nord-ovest, Richtlinie betreffend den Vollzug des Arbeitsexternats und des Wohn- und Arbeitsexternats: in generale, da 3 a dodici mesi;  
  • Concordato latino, Decisione relativa al lavoro esterno nonché al lavoro e alloggio esterni: non più di dodici mesi. 

DE: Wohn- und Arbeitsexternat

FR: Logement et travail externes

Lavoro e formazione

Lavoro

La persona detenuta che sta scontando la pena è obbligata al lavoro (art. 81 CP). Se la persona esegue una misura, è tenuta a lavorare per quanto il trattamento o le cure lo consentano (art. 90 cpv. 3 CP). In linea di massima, quando la persona si trova in esecuzione della sanzione, viene integrata ai laboratori interni, per esempio in cucina, al montaggio, in falegnameria o nel settore agricolo. Se, per motivi di salute o psicosociali, la persona non può essere integrata alle attività di lavoro ordinarie, viene assegnata a un posto di lavoro particolare, come un laboratorio creativo.

In carcerazione preventiva, il lavoro non è obbligatorio per via del principio di presunzione di innocenza. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) raccomanda che, durante tutte le fasi di carcerazione preventiva, vengano proposte delle possibilità di lavorare o di partecipare ad attività che siano sensate e variate alle persone detenute che ne fanno richiesta, per tutelare la loro salute fisica e mentale (CCDGP, Orientation concernant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, Ch. 14.1 – il documento esiste in francese o tedesco).  

Per le persone che si trovano in carcerazione amministrativa o sottoposti al diritto in materia di stranieri, non esiste l’obbligo di lavorare. Tuttavia, in virtù di varie Raccomandazioni, per esempio della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) o del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Committee for the Prevention of Torture, CPT), a queste persone detenute deve essere proposta un’occupazione.

Formazione

L’articolo 82 del Codice penale sancisce che le persone detenute in esecuzione della sanzione devono, per quanto possibile, beneficiare di offerte formative corrispondenti alle loro capacità. La formazione è considerata alla stregua del lavoro e retribuite con un congruo compenso (art. 82 e art. 83, cpv. 3, CP).

In più della metà degli stabilimenti in Svizzera, queste offerte formative sono dispensate da insegnanti Fep (Formazione in esecuzione delle pene) del CSCSP. L’obiettivo principale del servizio Fep consiste nel consentire alle persone detenute di acquisire una lingua nazionale e di colmare le lacune scolastiche, consentendo loro di avviare, riprendere o completare una formazione professionale contribuendo così notevolmente al successo della risocializzazione. 

DE: Arbeit und Bildung

FR: Travail et formation

Lavoro esterno

In regime di lavoro esterno (art. 77a CP), la persona detenuta lavora fuori dall’istituto penitenziario durante la giornata e trascorre le ore di tempo libero e le notti in istituto. Il lavoro esterno corrisponde a una delle ultime fasi dell’esecuzione nell’ambito del regime progressivo di esecuzione delle pene, prima della liberazione (condizionale) ed è generalmente organizzato per un periodo da 3 a dodici mesi.

Questa fase dell’esecuzione viene concessa se la persona:  

  • ha un lavoro o un’attività strutturata;  
  • ha già scontato una parte della pena (normalmente, almeno la metà);  
  • non presenta rischi di fuga o recidiva.

È possibile anche effettuare questa fase dell’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica (electronic monitoring o EM) invece del lavoro esterno (art. 79b CP).

Queste condizioni sono applicabili per analogia all’esecuzione delle misure (art. 90 cpv. 2bis CP) ma in questo caso non è possibile fissare anticipatamente un calendario. 

DE: Arbeitsexternat

FR: Travail externe

Liberazione condizionale

La liberazione condizionale corrisponde alla possibilità di liberare una persona che sta scontando una pena o una misura prima della fine della stessa. La persona viene sottoposta a un periodo di prova di una certa durata e, durante questo periodo, è possibile continuare ad accompagnarla e sorvegliarla con misure di sostegno (per esempio, assistenza riabilitativa o regole di condotta).  

1. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86 cpv. 1 CP):    

  • La persona detenuta ha già scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi.  
  • Il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica.  
  • Si può presumere che la persona non commetterà nuovi crimini o delitti.

L’autorità d’esecuzione deve pronunciarsi d’ufficio sulla possibilità di liberare la persona ai due terzi della pena (nel caso di pene di breve durata, dopo almeno 3 mesi).  A tal fine, chiede all’istituto dove la persona sconta la pena detentiva di stilare un rapporto e sente la persona detenuta. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 IV 201, consid. 2.2), la liberazione condizionale è la regola mentre il rifiuto della stessa deve rimanere un’eccezione. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per la liberazione condizionale, la persona continua a eseguire la pena. In seguito, l’autorità competente deve procedere al riesame della situazione, almeno una volta all’anno, per decidere se è possibile concedere la liberazione condizionale.  

2. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP):  

  • Lo stato della persona giustifica che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.  

Conformemente alla giurisprudenza, in vista della liberazione condizionale è necessario che il rischio di recidiva sia ridotto in misura sufficiente. In altre parole, non è necessaria una guarigione totale, ma la persona deve aver imparato a vivere con le proprie carenze (DTF 137 IV 201, consid. 1.2). Il/La giudice verifica ogni anno se le condizioni per la concessione della liberazione condizionale sono soddisfatte, dopo aver ricevuto un rapporto sull’evoluzione del trattamento e aver sentito la persona detenuta.  

3. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale dall’internamento (art. 64a CP):  

  • Vi è da attendersi che supererà con successo il periodo di prova in libertà.  

Conformemente alla giurisprudenza, la probabilità che la persona internata si comporti correttamente deve essere elevata (DTF 142 IV 56, consid. 2.4).    

4. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale dall’internamento a vita (art. 64c CP):  

La liberazione condizionale dall’internamento a vita può essere pronunciata eccezionalmente se la persona non costituisce più un pericolo per la collettività per:  

  • età avanzata;  
  • grave malattia o  
  • altro motivo.  

DE: Bedingte Entlassung

FR: Libération conditionnelle

Liberazione definitiva

Una persona viene liberata definitivamente quando:  

  • ha scontato la pena fino all’ultimo giorno (fine della pena);  
  • il periodo di prova imposto quando è stata concessa la liberazione condizionale è terminato senza che siano state costatate irregolarità;  
  • la durata massima di una misura ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice penale è stata raggiunta e sono adempiute le condizioni per la liberazione condizionale. Se la durata massima è raggiunta ma le condizioni per la liberazione condizionale non sono adempiute, viene sciolta la misura. 

DE: Endgültige Entlassung

FR: Libération définitive

Libertà di credo e di coscienza

La libertà di credo e di coscienza è un diritto fondamentale che può essere limitato solo a determinate condizioni (art. 36 Cst.). Gli istituti tengono conto delle pratiche religiose di tutti i gruppi numericamente significativi, come le funzioni religiose regolari, il Ramadan o Natale, sempreché queste pratiche non compromettano né l’ordine né la sicurezza interni.

Gli/Le assistenti spirituali sono tenuti al segreto professionale (art. 321 CP), propongono colloqui individuali o di gruppo e organizzano regolarmente cerimonie e funzioni religiose. 

DE: Religionsfreiheit und Religionsausübung

FR: Liberté de conscience et de croyance

Mezzi di comunicazione

Tutti i grandi istituti di privazione della libertà dispongono di mediateche che propongono giornali, libri, DVD e CD in varie lingue. Le persone detenute possono affittare computer, radio, televisori, ma nella maggior parte dei casi l’accesso a Internet è vietato in cella per ragioni di sicurezza. Vari istituti propongono un accesso controllato o accompagnato a Internet (per esempio, in una sala informatica).  

Oltre a poter utilizzare i mezzi di comunicazione messi a disposizione dallo stabilimento, le persone detenute hanno anche la possibilità di abbonarsi a giornali o riviste e di ordinare CD a loro spese, sempreché questi non presentino contenuti illeciti (per esempio, razzista). 

DE: Medien

FR: Médias

Milieu Therapy (anche “terapia ambientale” o “terapia contestuale”)

In ambito istituzionale, la terapia ambientale implica che la quotidianità del gruppo abitativo o dell’unità di vita venga volontariamente utilizzato in favore di processi terapeutici che favoriscono il cambiamento. In tal senso, la milieu therapy  va a completare il lavoro effettuato in sedute terapeutiche individuali o di gruppo. All’interno di un gruppo o di un laboratorio nello stabilimento, questo tipo di approccio consente di approfondire e allenarsi a mettere in pratica quanto discusso in materia di prevenzione dei reati durante l’ora di terapia. L’attenta osservazione, in un contesto in cui l’accompagnamento terapeutico è intenso e l’incoraggiamento è mirato, favorisce l’attuazione di tali strategie di prevenzione. (Tratto da Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.)

DE: Milieutherapie

FR: Milieu-thérapie (aussi thérapie par le milieu)

Misure per i giovani adulti

La misura applicabile ai giovani adulti definita all’articolo 61 del Codice penale è una misura terapeutica stazionaria destinata alle persone di giovane età che erano maggiorenni al momento dei fatti ma non avevano ancora compiuto 25 anni. La persona può essere collocata in uno stabilimento per giovani adulti alle seguenti condizioni:  

  • la persona soffre di gravi turbe dello sviluppo della personalità;
  • il delitto o crimine commesso è connesso a tali turbe;
  • vi è da attendersi che questa misura eviti che la persona commetta nuovi reati in connessione con le turbe suddette.  

La privazione della libertà connessa all’esecuzione della misura non supera di regola i quattro anni. In caso di ripristino della misura dopo la liberazione condizionale, non deve eccedere complessivamente sei anni. La misura deve essere soppressa al più tardi quando la persona che ha commesso il reato ha compiuto i 30 anni.  

L’obiettivo della misura applicabile ai giovani adulti prevista all’articolo 61 del Codice penale è quello di tenere conto della fase di vita e di sviluppo delle persone tra i 18 e i 25 anni comminando loro una sanzione adatta alla loro età. In tal senso, queste persone vengono collocate in istituti specifici, con finalità socioeducative e terapeutiche, che propongono delle possibilità di formazione e perfezionamento, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso nella vita professionale una volta terminata la misura.  

DE: Massnahmen für junge Erwachsene

FR: Mesures applicables aux jeunes adultes

Misure sostitutive

Le misure sostitutive sancite all’articolo 237 del Codice di diritto processuale penale sono misure ordinate dal tribunale al posto della carcerazione preventiva o della carcerazione di sicurezza se tali misure perseguono lo stesso obiettivo della carcerazione. L’obiettivo di tali misure è evitare le conseguenze nocive della detenzione, come la perdita dell’alloggio o del lavoro. Tra le misure sostitutive si annoverano: il versamento di una cauzione, il blocco dei documenti di identità e legittimazione, l’obbligo di annunciarsi regolarmente a un ufficio pubblico, il divieto di avere contatti con determinate persone e il divieto di trattenersi in un luogo o edificio determinato.  

Il tribunale può disporre la sorveglianza elettronica per sorvegliare il rispetto delle misure sostitutive ordinate (> link EM). 

DE: Ersatzmassnahmen

FR: Mesures de substitution

Misure terapeutiche stazionarie

Una misura terapeutica stazionaria deve essere ordinata se la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati, ma sussiste un bisogno di trattamento dell’autore o la sicurezza pubblica lo esige (art. 56 CP). La pronuncia di una misura terapeutica stazionaria presuppone che la turba sia grave.

Esistono tre diverse misure terapeutiche stazionarie:

Il trattamento stazionario deve essere eseguito in uno stabilimento psichiatrico forense adeguato o in uno stabilimento di esecuzione delle misure. Se vi è da temere che la persona si dia alla fuga o commetta nuovi reati, va eseguito in uno stabilimento chiuso. Può anche essere eseguito in uno stabilimento chiuso o in un reparto chiuso di uno stabilimento aperto (art. 76 CP), sempreché il trattamento terapeutico necessario sia prestato da personale qualificato. Il trattamento è prestato da terapeuti professionali nell’ambito di terapie individuali, di gruppi o Milieu Therapy (anche «terapia ambientale» o «terapia contestuale»).   

DE: Stationäre therapeutische Massnahmen

FR: Mesures thérapeutiques institutionnelles

Multa

La multa è la pena comminata in caso di contravvenzione (art. 103 CP). La persona condannata a una multa ha l’obbligo di pagare una certa somma di denaro allo Stato (al massimo diecimila franchi, in virtù del Codice penale). Questo tipo di pena è sempre senza condizionale. In caso di mancato pagamento della multa per colpa della persona condannata, il/la giudice ordina nella sentenza una pena detentiva sostitutiva da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi (art. 106 CP).  

DE: Busse

FR: Amende

Pena con la condizionale

L’esecuzione di una pena pecuniaria o di una pena detentiva può essere provvisoriamente sospesa se la durata della pena detentiva non è superiore a due anni e se una pena senza condizionale non sembra necessaria per trattenere la persona condannata dal commettere nuovi crimini o delitti (art. 42 CP). Se il/la giudice sospende del tutto o in parte l’esecuzione della pena, impartisce alla persona condannata un periodo di prova da due a cinque anni e può ordinare un’assistenza riabilitativa e impartire norme di condotta per la durata del periodo di prova (art. 44 CP). La maggior parte delle pene viene pronunciata con la condizionale. 

DE: Bedingte Strafe

FR: Peine avec sursis

Pena detentiva

La pena detentiva è la forma di pena più severa prevista dal Codice penale svizzero. Si pone l’obiettivo di privare della libertà di movimento di una persona condannata oppure di limitarla. Per questo, i diritti della persona interessata possono essere limitati solo entro il limite richiesto dalla privazione della libertà. La pena viene pronunciata sotto forma di sentenza dal tribunale o sotto forma di decreto d’accusa dal pubblico ministero (conformemente all’art. 352 cpv. 1 CPP, fino a sei mesi).  

In linea di massima, la pena detentiva deve essere scontata in uno stabilimento di detenzione. Le pene detentive possono essere pronunciate con o senza la condizionale, o con la condizionale parziale. La durata minima della pena detentiva è di tre giorni e la durata massima di 20 anni (art. 40 cpv. 1 CP). Tuttavia, la legge (art. 40 cpv. 2 CP) sancisce che nei casi di reati specifici e particolarmente gravi (per esempio, assassinio, art. 112 CP), è possibile pronunciare una pena detentiva a vita.

A richiesta della persona condannata e se sono soddisfatte le condizioni legali, l’autorità d’esecuzione può ordinare l’esecuzione imponendo una forma particolare di esecuzione (semiprigionia, lavoro di pubblica utilità o sorveglianza elettronica). 

DE: Freiheitsstrafe

FR: Peine privative de liberté

Pena detentiva con condizionale parziale

Nei casi di condanna a pena detentiva di un anno a tre anni massimo, il/la giudice può decidere di sospendere parzialmente l’esecuzione. Ciò significa che solo una parte della pena detentiva viene scontata: si tratta della cosiddetta pena detentiva con condizionale parziale (art. 43 cpv. 1 CP). La parte da eseguire viene momentaneamente sospesa. Il/La giudice impone un periodo di prova alla persona condannata e, se del caso, ordina l’assistenza riabilitativa e impartisce norme di condotta.  

Il giudice può sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena  

  • se necessario per tenere sufficientemente conto della colpa della persona che ha commesso reato;
  • la parte da eseguire non può eccedere la metà della pena;  
  • la parte sospesa e la parte da eseguire devono essere di almeno sei mesi.  

Le norme sulla concessione della liberazione condizionale (art. 86 CP) non sono applicabili alla parte da eseguire. 

DE: Teilbedingte Freiheitsstrafe

FR: Peine privative de liberté avec sursis partiel

Pena detentiva sostitutiva

Una multa (art. 106 cpv. 2 CP) o una pena pecuniaria (art. 34 CP) sono sostituite da una pena detentiva sostitutiva se la persona condannata non le paga e non possono essere riscosse per via esecutiva (art. 36 CP).  

Nel caso della multa, il/la giudice commisura la pena detentiva sostitutiva alle condizioni dell’autore o autrice, in modo che questi sconti una pena adeguata alla sua colpevolezza. Quest’ultima dura da un minimo di un giorno a un massimo di tre mesi. Nel caso della pena pecuniaria, la durata della pena detentiva sostitutiva corrisponde al numero di aliquote giornaliere.  

Anche una volta convertite la multa o la pena pecuniaria in pena detentiva, è sempre possibile versare l’importo dovuto o residuo, evitando così la privazione della libertà.  

L’esecuzione di una pena detentiva sostitutiva da 20 giorni a 12 mesi può essere eseguita sotto forma di sorveglianza elettronica (art. 79b cpv. 1 let. a CP). 

DE: Ersatzfreiheitsstrafe

FR: Peine privative de liberté de substitution

Pena pecuniaria

Una pena pecuniaria consiste nell’obbligo imposto alla persona condannata di versare una certa somma di denaro allo Stato. La pena può essere pronunciata con o senza la condizionale. La pena pecuniaria prevale in linea di massima sulla pena detentiva (art. 41 CP).  

Il/La giudice pronuncia la pena pecuniaria sotto forma di aliquote giornaliere e ne fissa l’importo secondo la situazione personale ed economica della persona condannata (in linea di massima, un’aliquota giornaliera ammonta almeno a 30 e al massimo a 3 000 CHF). Il/La giudice stabilisce il numero di aliquote giornaliere in funzione della colpevolezza della persona che ha commesso il reato. La pena pecuniaria ammonta almeno a tre aliquote giornaliere e al massimo a 180 aliquote giornaliere. Se non viene pagata, la pena pecuniaria può essere tramutata in pena detentiva sostitutiva 

DE: Geldstrafe

FR: Peine pécuniaire

Pena senza condizionale

Le persone che sono state condannate a una pena senza condizionale (pena detentiva o pena pecuniaria) devono cominciare l’esecuzione della pena e scontarla fino alla fine. Va precisato che la multa non può beneficiare della sospensione condizionale e deve quindi essere pagata.  

DE: Unbedingte Strafe

FR: Peine ferme

Perizia

 La legge sancisce che esperte/i indipendenti siano incaricate/i di effettuare delle perizie al fine di valutare lo stato di salute psichica di una persona imputata o condannata. L’obiettivo della perizia consiste nel chiarire questioni giuridiche quali l’imputabilità della persona, la refrattarietà alla terapia, la prognosi legale e la previsione di alleggerimento del regime.

DE: Gutachten

FR: Expertise

Pianificazione dell’esecuzione

La pianificazione della totalità dell’esecuzione di una sanzione è di competenza dell’autorità di esecuzione. In stretta collaborazione con l’istituto e la persona interessata, questa autorità decide in che modo deve essere organizzata l’esecuzione progressiva della sanzione. Tenendo conto della prognosi, del rischio di recidiva e delle possibilità di reinserimento, la pianificazione indica quali sono gli alleggerimenti possibili e in che momento sono ipotizzabili.  

DE: Vollzugsplanung

FR: Planification de l’exécution

Piano di esecuzione

Il piano di esecuzione è uno strumento di pianificazione che mira al reinserimento della persona e alla prevenzione della recidiva. L’istituto, agendo in funzione delle necessità di intervento individuali, ha il dovere di fissare obiettivi d’esecuzione individualizzati e di documentarli nel piano di esecuzione, nonché di verificarlo e aggiornarlo regolarmente. L’allestimento del piano di esecuzione presuppone la collaborazione attiva della persona detenuta. Durante l’esecuzione della pena, il piano contiene indicazioni sull’assistenza proposta, sulla possibilità di lavorare e di seguire una formazione o una formazione continua, sul risarcimento del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 3 CP).
Durante l’esecuzione della misura, il piano contiene anche indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale della persona collocata nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo (art. 90 cpv. 2 CP).
Il piano di esecuzione deve essere redatto dall’istituto con la persona detenuta e richiede verifiche e adeguamenti regolari in funzione dei cambiamenti occorsi alla persona detenuta durante l’esecuzione (art. 75 cpv. 3 e art. 90 cpv. 2 CP).

DE: Vollzugsplan

FR: Plan d’exécution

PLESORR

Il progetto PLESORR (Processo latino d’esecuzione delle sanzioni orientato verso il rischio e verso le risorse) mira alla standardizzazione delle seguenti quattro fasi dell’esecuzione delle sanzioni:

Questo processo, che dovrebbe essere adottato da tutti i Cantoni latini a partire dal 2025, si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione delle pene e delle misure nonché la collaborazione tra i servizi coinvolti grazie a linguaggio comune, strumenti standardizzati, definizioni e documenti condivisi. I Cantoni della Svizzera tedesca lavorano con ROS

Ulteriori informazioni su PLESORR – La Conférence latine des Chefs des Départements de justice et police

DE: PLESORR

FR: PLESORR

Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure

L’articolo 74 del Codice penale menziona due principi che disciplinano l’esecuzione delle pene e delle misure:
1.    La dignità umana della persona detenuta o collocata dev’essere rispettata. 
2.    I suoi diritti possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
In virtù dell’articolo 75 capoverso 1 del Codice penale, l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale della persona detenuta, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Di conseguenza, essa deve:

  • corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita (principio di normalizzazione),
  • garantire assistenza alla persona detenuta (obbligo di assistenza), 
  • ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà (principio di prevenzione) 
  • tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e delle altre persone detenute (principio di sicurezza).

Nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, il Consiglio d’Europa ha adottato le regole minime che valgono anche per la Svizzera, in quanto Stato membro. Contrariamente all’articolo 75 del Codice penale, queste regole si applicano a tutte le forme di privazione della libertà.

DE: Vollzugsgrundsätze

FR: Principes de l’exécution des peines et mesures

Prognosi

Le prognosi sono stime scientifiche di probabilità effettuate da esperti/e qualificati/e. Le prognosi descrivono la probabilità che un evento si verifichi nel futuro. Nel caso di persone imputate o condannate, si tratta di stimare la probabilità che una data persona commetta nuovi reati in condizioni ed entro un periodo determinati (prognosi legale). In pratica, si distinguono tre tipi di prognosi: terapeutica, in vista di alleggerimento e in vista della liberazione. I tribunali e le autorità di esecuzione tengono conto di queste prognosi nel momento in cui devono prendere una decisione al fine di evitare, per quanto possibile, che si verifichi l’evento indesiderato (per esempio, una recidiva).

  • Prognosi terapeutica: predizione della possibilità che una terapia riduca in modo considerevole il rischio che nuovi reati vengano commessi. 
  • Prognosi in vista di alleggerimento: predizione della probabilità di un’evasione, della commissione di un reato o di qualsiasi altra violazione delle regole nel contesto di un alleggerimento concreto del regime di esecuzione (per esempio, in relazione a un congedo o un trasferimento in regime di lavoro esterno).
  • Prognosi in vista della liberazione: predizione della probabilità di successo del periodo di prova dopo la liberazione condizionale.

DE: Prognose

FR: Pronostic

Programma di apprendimento

I programmi di apprendimento sono metodi di intervento strutturati che si prefiggono l’obiettivo di prevenire la recidiva tramite un lavoro approfondito effettuato con le/i partecipanti sulla base di un manuale (in particolare, trasmissione di conoscenze, discussioni, auto-riflessioni ed esercizi pratici). I programmi di apprendimento hanno una durata limitata e possono essere individuali o di gruppo. È stato dimostrato empiricamente che questi programmi contribuiscono in modo efficace alla prevenzione della recidiva per persone che presentano un potenziale di rischio da moderato a elevato. Vari Cantoni propongono diversi programmi di apprendimento, rivolti a persone che hanno commesso, tra l’altro, violenze domestiche, violazioni delle regole sulla circolazione stradale, reati sessuali o violenti, oppure che mirano all’allenamento di competenze sociali.
I pubblici ministeri, i tribunali e le autorità di esecuzione possono obbligare alcune persone a seguire un programma di apprendimento, per esempio in relazione a norme di condotta, misure sostitutive, decreti d’accusa o sentenze.

DE: Lernprogramm

FR: Programme d’apprentissage

Reinserimento

Il reinserimento designa sostanzialmente l’insieme delle misure volte a consentire a una persona di reinserirsi nella società una volta scontata la sanzione detentiva comminatale e ad allontanarla dalla commissione di nuovi reati.
L’esecuzione delle sanzioni mira a migliorare la capacità della persona a vivere senza commettere un reato. In conformità con gli articoli 75 e 90 del Codice penale e sulla base di conoscenze scientifiche, si agisce in maniera interdisciplinare sugli aspetti legati al reato commesso. I punti fondamentali sono i seguenti:

  • agire sui fattori di rischio individuali e potenziare le risorse della persona durante tutta l’esecuzione della sanzione (orientamento in funzione dei rischi e delle risorse);
  • integrare nella società (per esempio, strutturazione della giornata, contatti con il mondo esterno, integrazione professionale, gestione delle proprie finanze, accesso alla formazione, ecc.)

In base alle Regole penitenziarie europee, ogni detenzione è gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private della libertà (parte I art.6). Attualmente, ci si adopera affinché anche la detenzione preventiva sia maggiormente orientata verso la risocializzazione.

DE: Wiedereingliederung

FR: Réinsertion

Relazioni con il mondo esterno

L’articolo 84 del Codice penale sancisce che la persona che sconta una pena ha il diritto di curare le relazioni sociali con il mondo esterno, poiché si tratta di un suo diritto fondamentale. L’articolo 90 capoverso 4 del Codice penale chiarisce che l’articolo 84 del Codice penale è applicabile per analogia alle persone in esecuzione della misura, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.

L’esistenza di relazioni prosociali con il mondo esterno è un fattore importante per la salute psichica della persona detenuta e il successo del suo reinserimento. All’interno dell’istituto, può mantenere le relazioni tramite la corrispondenza e i contatti telefonici nonché la possibilità di ricevere visite; all’esterno, lo può fare tramite i congedi.  

Lo scambio di lettere e le telefonate con l’esterno possono essere sorvegliati se non addirittura limitati o vietati per tutelare l’ordine e la sicurezza nello stabilimento.

In ambito di carcerazione preventiva e carcerazione per motivi di sicurezza, conformemente all’articolo 235 del Codice di diritto processuale penale, chi dirige il procedimento controlla la posta in entrata e in uscita, ad eccezione della corrispondenza con le autorità di vigilanza, le autorità penali e il difensore. Anche le visite devono essere autorizzate da chi dirige il procedimento e possono essere sorvegliate per tutelare l’ordine e la sicurezza.  

In ambito di carcerazione amministrativa ai sensi della legge in materia di stranieri, le persone detenute possono, in linea di massima, corrispondere e comunicare liberamente con persone esterne all’istituto.  In generale le visite non vengono sorvegliate, ma questi contatti possono essere limitati per motivi legati all’ordine e alla sicurezza (art. 81 LStrI).

Le persone detenute hanno il diritto di mantenere relazioni con altre persone ma anche quello di informarsi. Per questo motivo, devono poter avere accesso a giornali, radio, televisione o internet. È possibile limitare il diritto all’informazione solo se ciò è necessario per mantenere ordine e sicurezza all’interno dello stabilimento.

DE: Aussenkontakte

FR: Relations avec le monde extérieur

Retribuzione

L’articolo 83 del Codice penale sancisce che le persone detenute hanno diritto a una retribuzione per il lavoro effettuato durante l’esecuzione della sanzione. Le Conferenze concordatarie stabiliscono periodicamente l’importo massimo della retribuzione giornaliera.

Le persone detenute possono disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione, che deve contribuire anche a coprire i costi legati all’esecuzione della sanzione e parte delle spese subito dopo la liberazione. A tal fine, la somma totale è suddivisa in varie parti: la parte disponibile, che le persone detenute possono utilizzare, la parte riservata (usata, per esempio, per contribuire alle spese mediche) e una parte bloccata (o conto di risparmio) riservata ai primi tempi dopo la liberazione. Nei due Concordati della Svizzera tedesca sull’esecuzione delle pene, viene in generale aperto un «conto di riparazione» se la persona è stata condannata a versare delle indennità.

Nell’ambito della detenzione preventiva, non esiste un quadro tariffario concordatario in materia di lavoro effettuato, quindi la retribuzione può variare da un Cantone o addirittura da un istituto all’altro. 

DE: Arbeitsentgelt

FR: Rémunération

Ricovero a scopo di assistenza

Ai sensi del diritto civile, il ricovero a scopo di cura o di assistenza è una misura di protezione che può essere ordinata contro la volontà della persona interessata. Può essere imposta a una persona che soffre di una turba psichica, di una disabilità mentale o che versa in un grave stato di abbandono e a cui non possono essere prestate le cure o l’assistenza necessarie in altro modo (art. 426 sgg. CC).  

Il ricovero a scopo di assistenza viene eseguito in istituto idoneo, in generale una clinica psichiatrica. 

DE: Fürsorgerische Unterbringung

FR: Placement à des fins d’assistance

ROS

ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) si presenta come un processo permanente che si articola in quattro fasi (selezione, valutazione, pianificazione e follow-up), fondato su conoscenze scientifiche comprovate. Funge da filo conduttore durante tutte le tappe dell’esecuzione e consente a tutti i partner coinvolti di procedere alla stima del rischio, alla pianificazione e alla realizzazione di interventi nonché a una valutazione sistematica, grazie a una comprensione condivisa del caso, favorita dall’utilizzo di strumenti di lavoro standardizzati. 
Gli obiettivi sono molteplici, tra cui:

  • sensibilizzare al rischio tutte le persone coinvolte;
  • ridurre la recidiva durante e dopo l’esecuzione della sanzione;
  • rafforzare le risorse delle persone che si trovano nelle mani della giustizia;
  • aumentare la qualità e l’efficacia del lavoro intrapreso durante l’esecuzione;
  • migliorare la collaborazione tra i servizi coinvolti. 

I Cantoni della Svizzera tedesca operano in base a questo processo dal 2018. I Cantoni del Concordato latino usano il PLESORR dal 2025.

Ulteriori informazioni su rosnet.ch

DE: ROS

FR: ROS

Salute

Le persone detenute, per tutelare la propria salute fisica e psichica, hanno diritto allo stesso accesso alle cure mediche di base del resto della popolazione (principio di equivalenza ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 CP). Nella misura del possibile, gli istituti di privazione della libertà garantiscono un corretto funzionamento delle cure mediche in materia di prevenzione, diagnosi, terapia e cure. Esami e terapie di altra natura vengono effettuati al di fuori degli istituti, in strutture sanitarie adeguate. 

DE: Gesundheit

FR: Santé

Sanzioni penali

In Svizzera esistono due categorie di sanzioni penali:

  • le pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva);
  • le misure (terapeutiche, di sicurezza o altre).

Il diritto penale svizzero prevede un sistema di pene e di misure (detto «sistema dualistico»). Concretamente, significa che il/la giudice può pronunciare una pena, una misura oppure una pena e una misura. Se il/la giudice ordina una pena detentiva e una misura terapeutica ai sensi degli articoli 59 a 61 del Codice penale, la misura va eseguita prima della pena detentiva (art. 57 cpv. 2 CP). Se il/la giudice ordina una misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 64 del Codice penale (internamento), tale misura viene eseguita solo una volta eseguita la pena detentiva. 

DE: Strafrechtliche Sanktionen

FR: Sanctions pénales

Segregazione cellulare

La segregazione cellulare consiste nell’isolamento ininterrotto dalle altre persone detenute. La persona detenuta trascorre il tempo sola in cella, fatta salvo il passeggio di un’ora al giorno all’aria aperta. La segregazione cellulare può essere ordinata per tutte le forme di detenzione (carcerazione preventiva, carcerazione di sicurezza, esecuzione delle pene e delle misure, e carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione) e per vari motivi definiti dalla legge. Per esempio:  

  • per un periodo di non oltre una settimana all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione;  
  • come misura terapeutica provvisoria in esecuzione delle misure;
  • a tutela della persona privata della libertà o per proteggere i terzi;  
  • come sanzione disciplinare;
  • per impedire, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza, che altre persone detenute siano influenzate da un’ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche.

Queste condizioni, cui se ne aggiungono altre, sono sancite dal Codice penale svizzero, dalle leggi cantonali nonché dalle linee guida concordatarie.

Bisogna distinguere la segregazione cellulare dal collocamento in cella individuale: in quest’ultimo caso, la persona alloggia in una cella individuale, senza essere separata dalle altre persone detenute durante le ore di lavoro e di riposo.   

DE: Einzelhaft

FR: Détention cellulaire

Semiprigionia

La semiprigionia (art. 77b CP) è una «forma particolare di esecuzione». Per beneficiarne, la persona interessata deve inoltrare la richiesta all’autorità d’esecuzione. Inoltre, la pena detentiva non deve superare i 12 mesi e la pena residua i sei mesi, una volta dedotto il periodo di detenzione preventiva in attesa della pronuncia della sentenza. La persona non deve presentare rischi di fuga o recidiva e deve esercitare un’attività regolare di almeno venti ore alla settimana.

L’obiettivo della semiprigionia è di contrastare gli effetti nocivi della privazione della libertà (per esempio, perdita del lavoro). La semiprigionia consente alla persona detenuta di continuare a lavorare, a formarsi oppure perseguire la propria attività all’esterno dello stabilimento. Trascorre il tempo di riposo e il tempo libero all’interno dello stabilimento. 

DE: Halbgefangenschaft

FR: Semi-détention

Sicurezza dinamica

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza dinamica si fonda su quattro aspetti: l’attenzione rivolta alle persone detenute, i rapporti positivi instaurati con queste persone, l’interattività e le misure di deescalation. Le interazioni tra il personale e le persone detenute così come il clima sociale in un istituto svolgono un ruolo centrale in questo modello.

DE: Dynamische Sicherheit

FR: Sécurité dynamique

Sicurezza passiva

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza passiva corrisponde agli elementi architettonici e tecnologici allestiti da un istituto di privazione della libertà, per esempio per ridurre il rischio di fuga.

DE: Passive Sicherheit

FR: Sécurité passive

Sicurezza procedurale

La sicurezza durante la privazione della libertà detenzione comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza procedurale include le procedure e le pratiche da mettere in atto per lo svolgimento delle attività quotidiane e in situazione di crisi (per esempio, procedimento per il controllo delle merci).

DE: Prozedurale Sicherheit

FR: Sécurité procédurale

Sistema progressivo di esecuzione delle sanzioni penali

In Svizzera, l’esecuzione delle pene e delle misure si svolge di regola secondo varie tappe: si tratta del cosiddetto sistema o regime progressivo di esecuzione delle sanzioni. La persona, beneficiando di alleggerimenti dell’esecuzione, supera le varie fasi una dopo l’altra e può quindi mettersi alla prova in un contesto in cui man mano acquisisce sempre più libertà. L’obiettivo è favorire progressivamente la risocializzazione e, al tempo stesso, evitare di mettere la persona in difficoltà. Dall’inizio della pena o della misura e fino alla fine dell’esecuzione, la persona detenuta passa in generale dalle fasi d’esecuzione seguenti: grafico esecuzione progressiva delle sanzioni

In ambito di esecuzione delle pene o delle misure, gli alleggerimenti vengono concessi se la prognosi è favorevole. Per quando riguarda l’esecuzione delle pene, l’esame di queste condizioni avviene secondo un calendario prestabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione delle misure, invece, questo calendario non è più applicabile: gli alleggerimenti vengono esaminati in funzione dei progressi terapeutici. 

DE: Progressiver Sanktionenvollzug

FR: Système progressif d’exécution des sanctions pénales

Tempo libero

Le persone detenute in un istituto di privazione della libertà hanno la possibilità di partecipare a varie attività ricreative (sport, teatro o laboratorio creativo, per esempio). L’organizzazione pertinente del tempo libero può rappresentare un importante fattore di protezione nell’ottica della prevenzione della recidiva. Le possibilità di organizzare queste ore di tempo libero variano da uno stabilimento all’altro, in funzione delle caratteristiche architettoniche del luogo o del personale disponibile. 

DE: Freizeit

FR: Temps libre

Terapia forense

Il/la giudice può ordinare una terapia forense quando il reato è connesso a una turba mentale e «la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati» (art.56 cpv.1 let. A CP). Questa terapia può essere seguita in ambiente istituzionale, ambulatoriale o parallelamente all’esecuzione della pena. I trattamenti di psichiatria e psicoterapia forense sono imperniati sul reato; mettono l’accento sul confronto con gli atti che la persona ha commesso e che potrebbe commettere in futuro. I principali obiettivi terapeutici sono la prevenzione di nuovi reati e il reinserimento nella società. 

DE: Forensische Therapie

FR: Thérapie forensique

Trattamento ambulatoriale

Il/la giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 del Codice penale nel caso in cui una pena non sia sufficiente a impedire alla persona condannata di commettere nuovi reati, se ritiene che il trattamento stazionario non sia necessario a tal fine. Perché sia ordinato un trattamento ambulatoriale, è necessario che la persona sia affetta da una grave turba psichica o da dipendenza per una sostanza o un comportamento (per esempio, dipendenza dal gioco). Inoltre, l’atto commesso deve essere connesso allo stato della persona e si può attendere che in tal modo si potrà ovviare al rischio che la persona commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.  

La terapia può essere effettuata in concomitanza con l’esecuzione della pena oppure in libertà. In entrambi i casi, la terapia si svolge presso un/a terapeuta e le sedute possono essere condotte individualmente o in gruppo. Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni, ma se necessario, il/la giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni. 

DE: Ambulante Behandlung

FR: Mesure ambulatoire

Trattamento della tossicodipendenza

Il/la giudice può ordinare un trattamento stazionario ai sensi dell’articolo 60 del Codice penale qualora la persona abbia commesso un crimine o un delitto in connessione con il suo stato di dipendenza e se vi sia da attendersi che in tal modo si possa evitare il rischio che la persona commetta nuovi reati in connessione con il suo stato di dipendenza. Il trattamento si svolge in un’istituzione specializzata o, se necessario, in una clinica psichiatrica.  

La privazione della libertà connessa al trattamento stazionario delle dipendenze non supera di regola i tre anni. Il/la giudice, su proposta dell’autorità di esecuzione, può ordinare, una sola volta, che la misura sia protratta per un altro anno. La privazione della libertà connessa alla misura non deve eccedere complessivamente sei anni in caso di protrazione e di ripristino dopo la liberazione condizionale. 

DE: Suchtbehandlung

FR: Traitement des addictions

Uscita dallo stabilimento 

L’uscita dallo stabilimento, da non confondere con la nozione di «uscita» nel contesto dei congedi, significa che la persona detenuta lascia definitivamente l’istituto nel quale si trovava fino a quel momento. Quando una persona esce dall’istituto temporaneamente, per esempio per un congedo o una visita medica, non si può parlare di uscita dallo stabilimento.

Si parla di uscita dallo stabilimento in caso di:  

  • trasferimento in un altro istituto;
  • liberazione condizionale;  
  • liberazione definitiva.

Dal punto di vista amministrativo, l’uscita dallo stabilimento implica, per la persona detenuta, un certo numero di preparativi e vari formulari d’uscita da compilare. Gli effetti personali sono consegnati alla persona oppure vengono mandati all’istituto dove viene trasferita se rimane privata della libertà. Vari stabilimenti propongono anche un colloquio di uscita. 

DE: Austritt

FR: Sortie de l’établissement 

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi riveste grande importanza nella pratica forense. Può contribuire a fissare la sanzione e a decidere il livello di sicurezza in vista del collocamento, a pianificare l’esecuzione e la terapia ma anche a predisporre gli alleggerimenti, la liberazione e l’accompagnamento post-detenzione. La valutazione dei rischi consiste nello stimare la probabilità che una persona commetta nuovi reati in condizioni date e in un determinato periodo (prognosi legale). A tal fine vari strumenti per la valutazione del rischio (chiamati «Risk Assessment Tools») vanno a completare il giudizio clinico del perito forense. 

DE: Risikobeurteilung

FR: Évaluation des risques

Visite

Conformemente all’articolo 84 capoverso 1 del Codice penale, la persona detenuta ha il diritto di ricevere visite e di mantenere contatti con il mondo esterno. Le visite sono sempre sottoposte a controllo e ogni istituto decide autonomamente gli orari e il numero delle visite possibili, senza dimenticare che le fasce orarie decise devono consentire la visita da parte di minorenni. In alcuni casi, le visite possono essere limitate (per esempio, carcerazione preventiva).   

DE: Besuche

FR: Visites