Glossario

Alleggerimenti dell’esecuzione

Gli alleggerimenti dell’esecuzione sono aperture del regime di esecuzione della sanzione, in particolare la concessione di congedi, il trasferimento in regime aperto. Non vengono considerati alleggerimenti dell’esecuzione: il fatto che la polizia conduca le persone detenute (per esempio, in vista di interrogatorio o appuntamento medico) e i trasporti (art. 4 Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera centrale e del nord-ovest e art. 5 del Regolamento del Concordato  latino relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti del 31 ottobre 2013).
Gli alleggerimenti dell’esecuzione si prefiggono l’obiettivo di tutelare il legame della persona con la vita in società nonché le sue relazioni con la cerchia sociale.
L’autorità di esecuzione è competente in materia di pianificazione e concessione di questi alleggerimenti. Nei casi previsti dalla legge (art. 75a CP), deve fare riferimento alla Commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 del Codice penale

La pianificazione degli alleggerimenti dell’esecuzione viene attuata in stretta collaborazione con la direzione dell’istituto e la persona detenuta interessata (art. 84 cpv. 6 e art. 90 cpv. 4 CP). La concessione degli alleggerimenti può essere delegata all’istituto. La persona detenuta può inoltrare richiesta di alleggerimento in qualsiasi momento. 

Autorità di esecuzione

Le norme relative alla competenza d’esecuzione in materia di sentenze che implicano la privazione della libertà variano notevolmente da un Cantone all’altro. Concretamente, in ogni Cantone viene creata un’autorità amministrativa subordinata al Dipartimento corrispondente (Dipartimento di giustizia e polizia o Dipartimento della sicurezza) in qualità di autorità di esecuzione, responsabile dell’esecuzione delle sentenze. Le autorità di esecuzione godono della cosiddetta competenza in materia di esecuzione. Pronunciano le decisioni necessarie in vista dell’esecuzione della sentenza e adottano i provvedimenti necessari. Oltre a questa autorità, nei Cantoni di Ginevra, del Ticino, Vaud e Vallese esistono tribunali o giudici specializzati in materia di esecuzione delle pene e delle misure (tribunali o giudici di applicazione delle pene e delle misure) che si fanno carico di una parte delle mansioni amministrative di queste autorità e, per esempio, prendono decisioni in merito a eventuali alleggerimenti durante l’esecuzione della sanzione. 

Commissione di valutazione della pericolosità

La Commissione di valutazione della pericolosità è un organo interdisciplinare composto di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP). Conformemente all’articolo 75a del Codice penale, in alcuni casi, questa commissione valuta la pericolosità di una persona autrice di reato nei confronti della collettività nel momento in cui la persona deve essere collocata in uno stabilimento di esecuzione delle pene aperto (o anche in uno stabilimento di esecuzione delle misure aperto) o le devono essere concessi degli alleggerimenti dell’esecuzione. Questa norma si applica per analogia all’esecuzione delle misure, conformemente all’articolo 90 capoverso 4bis, del Codice penale. La commissione deve procedere a tale valutazione se l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale e se l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica della persona detenuta. I due Concordati della Svizzera tedesca dispongono di tale Commissione, mentre nel Concordato latino non esiste una commissione analoga: ogni Cantone si è dotato della propria Commissione al riguardo.

Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita esamina, su richiesta dell’autorità di esecuzione delle pene e delle misure (autorità di esecuzione), l’eventualità che nuove conoscenze scientifiche possano consentire di trattare una persona internata a vita in modo che tale persona non rappresenti più un pericolo per la collettività. ordinanza del 26 giugno 2013

Desistenza

L’approccio basato sulla desistenza appartiene a un ambito di ricerca relativamente recente che si interessa ai processi che spingono una persona ad allontanarsi da comportamenti criminali ("desistance from crime"). La desistenza si iscrive nella tradizione di metodi comprovati in materia di apparizione e consolidamento di percorsi delinquenti o criminali. Tuttavia, è a volte percepita come un contrappeso all’approccio centrato sul rischio nel lavoro svolto con le persone che hanno commesso reato. Il nodo della questione consiste nell’identificare gli elementi che favoriscono un cambiamento di percezione identitaria che consente alla persona di passare da un’immagine di sé legata al reato a un’immagine di sé non criminosa.

Giustizia riparativa

La giustizia riparativa può essere un complemento o una soluzione alternativa alla giustizia penale ordinaria. Si può avere ricorso alla giustizia riparativa in tutte le fasi della procedura penale e dell’esecuzione della sanzione. La giustizia riparativa si differenzia dalla giustizia ordinaria da vari punti di vista: si tratta di permettere alle persone che hanno commesso un reato e alle persone che ne sono vittima di dialogare, di rivisitare il proprio passato e di agire sulle specifiche esigenze rispettive, beneficiando dell’accompagnamento di una persona specificatamente formata a tal fine. Inoltre, questo approccio consiste nel dare a tutte le persone interessate (vittime, persone dell'ambiente sociale della vittima e rappresentanti della comunità) la possibilità di partecipare attivamente alla gestione delle conseguenze che derivano da un reato, il quale viene considerato come atto lesivo nei confronti di una persona, delle relazioni e della collettività, non nei confronti dello Stato.

Stando all’ONU, gli obiettivi della giustizia riparativa sono i seguenti: 

  • aiutare le vittime, dare lore la possibilità di esprimersi, consentire loro di partecipare al processo di risoluzione e soddisfare i loro bisogni;  
  • ristabilire ordine e pace sociale e ripristinare, o migliorare, le relazioni che sono state danneggiate dal reato commesso; 
  • denunciare il comportamento criminale in quanto inaccettabile; 
  • invitare tutte le parti interessate, in particolare le persone delinquenti, ad assumersi le proprie responsabilità; 
  • stipulare un accordo di riparazione rivolto al futuro;
  • scongiurare la recidiva convincendo la persona delinquente a operare un cambiamento e facilitandone il reinserimento nella comunità. 
Milieu Therapy (anche “terapia ambientale” o “terapia contestuale”)

In ambito istituzionale, la terapia ambientale implica che la quotidianità del gruppo abitativo o dell’unità di vita venga volontariamente utilizzato in favore di processi terapeutici che favoriscono il cambiamento. In tal senso, la milieu therapy  va a completare il lavoro effettuato in sedute terapeutiche individuali o di gruppo. All’interno di un gruppo o di un laboratorio nello stabilimento, questo tipo di approccio consente di approfondire e allenarsi a mettere in pratica quanto discusso in materia di prevenzione dei reati durante l’ora di terapia. L’attenta osservazione, in un contesto in cui l’accompagnamento terapeutico è intenso e l’incoraggiamento è mirato, favorisce l’attuazione di tali strategie di prevenzione. (Tratto da Noll, Graf, Stürm, Urbaniok [Hrsg.]. Anforderungen an den Vollzug stationärer Massnahmen in einer geschlossenen Strafanstalt nach Art. 59 Abs. 3 StGB, 2008.)

Perizia

 La legge sancisce che esperte/i indipendenti siano incaricate/i di effettuare delle perizie al fine di valutare lo stato di salute psichica di una persona imputata o condannata. L’obiettivo della perizia consiste nel chiarire questioni giuridiche quali l’imputabilità della persona, la refrattarietà alla terapia, la prognosi legale e la previsione di alleggerimento del regime.

Pianificazione dell’esecuzione

La pianificazione della totalità dell’esecuzione di una sanzione è di competenza dell’autorità di esecuzione. In stretta collaborazione con l’istituto e la persona interessata, questa autorità decide in che modo deve essere organizzata l’esecuzione progressiva della sanzione. Tenendo conto della prognosi, del rischio di recidiva e delle possibilità di reinserimento, la pianificazione indica quali sono gli alleggerimenti possibili e in che momento sono ipotizzabili.  

Piano di esecuzione

Il piano di esecuzione è uno strumento di pianificazione che mira al reinserimento della persona e alla prevenzione della recidiva. L’istituto, agendo in funzione delle necessità di intervento individuali, ha il dovere di fissare obiettivi d’esecuzione individualizzati e di documentarli nel piano di esecuzione, nonché di verificarlo e aggiornarlo regolarmente. L’allestimento del piano di esecuzione presuppone la collaborazione attiva della persona detenuta. Durante l’esecuzione della pena, il piano contiene indicazioni sull’assistenza proposta, sulla possibilità di lavorare e di seguire una formazione o una formazione continua, sul risarcimento del danno, sulle relazioni con il mondo esterno e sulla preparazione della liberazione (art. 75 cpv. 3 CP).
Durante l’esecuzione della misura, il piano contiene anche indicazioni sul trattamento della turba psichica, della dipendenza o dell’alterazione caratteriale della persona collocata nonché sul come evitare che terzi siano esposti a pericolo (art. 90 cpv. 2 CP).
Il piano di esecuzione deve essere redatto dall’istituto con la persona detenuta e richiede verifiche e adeguamenti regolari in funzione dei cambiamenti occorsi alla persona detenuta durante l’esecuzione (art. 75 cpv. 3 e art. 90 cpv. 2 CP).

PLESORR

Il progetto PLESORR (Processo latino d’esecuzione delle sanzioni orientato verso il rischio e verso le risorse) mira alla standardizzazione delle seguenti quattro fasi dell’esecuzione delle sanzioni:

Questo processo, che dovrebbe essere adottato da tutti i Cantoni latini a partire dal 2025, si prefigge l’obiettivo di migliorare la qualità e l’efficacia dell’esecuzione delle pene e delle misure nonché la collaborazione tra i servizi coinvolti grazie a linguaggio comune, strumenti standardizzati, definizioni e documenti condivisi. I Cantoni della Svizzera tedesca lavorano con ROS

Ulteriori informazioni su rosnet.ch

Principi relativi all’esecuzione delle pene e delle misure

L’articolo 74 del Codice penale menziona due principi che disciplinano l’esecuzione delle pene e delle misure:
1.    La dignità umana della persona detenuta o collocata dev’essere rispettata. 
2.    I suoi diritti possono essere limitati soltanto nella misura in cui la privazione della libertà e la convivenza nell’istituzione d’esecuzione lo richiedano.
In virtù dell’articolo 75 capoverso 1 del Codice penale, l’esecuzione della pena deve promuovere il comportamento sociale della persona detenuta, in particolare la sua capacità a vivere esente da pena. Di conseguenza, essa deve:

  • corrispondere per quanto possibile alle condizioni generali di vita (principio di normalizzazione),
  • garantire assistenza alla persona detenuta (obbligo di assistenza), 
  • ovviare alle conseguenze nocive della privazione della libertà (principio di prevenzione) 
  • tenere conto adeguatamente della protezione della collettività, del personale incaricato dell’esecuzione e delle altre persone detenute (principio di sicurezza).

Nella Raccomandazione del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle Regole penitenziarie europee, il Consiglio d’Europa ha adottato le regole minime che valgono anche per la Svizzera, in quanto Stato membro. Contrariamente all’articolo 75 del Codice penale, queste regole si applicano a tutte le forme di privazione della libertà.

Prognosi

Le prognosi sono stime scientifiche di probabilità effettuate da esperti/e qualificati/e. Le prognosi descrivono la probabilità che un evento si verifichi nel futuro. Nel caso di persone imputate o condannate, si tratta di stimare la probabilità che una data persona commetta nuovi reati in condizioni ed entro un periodo determinati (prognosi legale). In pratica, si distinguono tre tipi di prognosi: terapeutica, in vista di alleggerimento e in vista della liberazione. I tribunali e le autorità di esecuzione tengono conto di queste prognosi nel momento in cui devono prendere una decisione al fine di evitare, per quanto possibile, che si verifichi l’evento indesiderato (per esempio, una recidiva).

  • Prognosi terapeutica: predizione della possibilità che una terapia riduca in modo considerevole il rischio che nuovi reati vengano commessi. 
  • Prognosi in vista di alleggerimento: predizione della probabilità di un’evasione, della commissione di un reato o di qualsiasi altra violazione delle regole nel contesto di un alleggerimento concreto del regime di esecuzione (per esempio, in relazione a un congedo o un trasferimento in regime di lavoro esterno).
  • Prognosi in vista della liberazione: predizione della probabilità di successo del periodo di prova dopo la liberazione condizionale.
Programma di apprendimento

I programmi di apprendimento sono metodi di intervento strutturati che si prefiggono l’obiettivo di prevenire la recidiva tramite un lavoro approfondito effettuato con le/i partecipanti sulla base di un manuale (in particolare, trasmissione di conoscenze, discussioni, auto-riflessioni ed esercizi pratici). I programmi di apprendimento hanno una durata limitata e possono essere individuali o di gruppo. È stato dimostrato empiricamente che questi programmi contribuiscono in modo efficace alla prevenzione della recidiva per persone che presentano un potenziale di rischio da moderato a elevato. Vari Cantoni propongono diversi programmi di apprendimento, rivolti a persone che hanno commesso, tra l’altro, violenze domestiche, violazioni delle regole sulla circolazione stradale, reati sessuali o violenti, oppure che mirano all’allenamento di competenze sociali.
I pubblici ministeri, i tribunali e le autorità di esecuzione possono obbligare alcune persone a seguire un programma di apprendimento, per esempio in relazione a norme di condotta, misure sostitutive, decreti d’accusa o sentenze.

Reinserimento

Il reinserimento designa sostanzialmente l’insieme delle misure volte a consentire a una persona di reinserirsi nella società una volta scontata la sanzione detentiva comminatale e ad allontanarla dalla commissione di nuovi reati.
L’esecuzione delle sanzioni mira a migliorare la capacità della persona a vivere senza commettere un reato. In conformità con gli articoli 75 e 90 del Codice penale e sulla base di conoscenze scientifiche, si agisce in maniera interdisciplinare sugli aspetti legati al reato commesso. I punti fondamentali sono i seguenti:

  • agire sui fattori di rischio individuali e potenziare le risorse della persona durante tutta l’esecuzione della sanzione (orientamento in funzione dei rischi e delle risorse); 
  • integrare nella società (per esempio, strutturazione della giornata, contatti con il mondo esterno, integrazione professionale, gestione delle proprie finanze, 

accesso alla formazione, ecc.)
In base alle Regole penitenziarie europee, ogni detenzione è gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private della libertà (parte I art.6). Attualmente, ci si adopera affinché anche la detenzione preventiva sia maggiormente orientata verso la risocializzazione.

ROS

ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) si presenta come un processo permanente che si articola in quattro fasi (selezione, valutazione, pianificazione e follow-up), fondato su conoscenze scientifiche comprovate. Funge da filo conduttore durante tutte le tappe dell’esecuzione e consente a tutti i partner coinvolti di procedere alla stima del rischio, alla pianificazione e alla realizzazione di interventi nonché a una valutazione sistematica, grazie a una comprensione condivisa del caso, favorita dall’utilizzo di strumenti di lavoro standardizzati. 
Gli obiettivi sono molteplici, tra cui:

  • sensibilizzare al rischio tutte le persone coinvolte;
  • ridurre la recidiva durante e dopo l’esecuzione della sanzione;
  • rafforzare le risorse delle persone che si trovano nelle mani della giustizia;
  • aumentare la qualità e l’efficacia del lavoro intrapreso durante l’esecuzione;
  • migliorare la collaborazione tra i servizi coinvolti. 

I Cantoni della Svizzera tedesca operano in base a questo processo dal 2018. I Cantoni latini dovrebbero adottare l’approccio equivalente PLESORR a partire dal 2025 (LINK)

Ulteriori informazioni su rosnet.ch

Sicurezza dinamica

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza dinamica si fonda su quattro aspetti: l’attenzione rivolta alle persone detenute, i rapporti positivi instaurati con queste persone, l’interattività e le misure di deescalation. Le interazioni tra il personale e le persone detenute così come il clima sociale in un istituto svolgono un ruolo centrale in questo modello.

Sicurezza passiva

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza passiva corrisponde agli elementi architettonici e tecnologici allestiti da un istituto di privazione della libertà, per esempio per ridurre il rischio di fuga.

Sicurezza procedurale

La sicurezza durante la privazione della libertà detenzione comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza procedurale include le procedure e le pratiche da mettere in atto per lo svolgimento delle attività quotidiane e in situazione di crisi (per esempio, procedimento per il controllo delle merci).

Terapia forense

Il/la giudice può ordinare una terapia forense quando il reato è connesso a una turba mentale e «la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati» (art.56 cpv.1 let. A CP). Questa terapia può essere seguita in ambiente istituzionale, ambulatoriale o parallelamente all’esecuzione della pena. I trattamenti di psichiatria e psicoterapia forense sono imperniati sul reato; mettono l’accento sul confronto con gli atti che la persona ha commesso e che potrebbe commettere in futuro. I principali obiettivi terapeutici sono la prevenzione di nuovi reati e il reinserimento nella società. 

Valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi riveste grande importanza nella pratica forense. Può contribuire a fissare la sanzione e a decidere il livello di sicurezza in vista del collocamento, a pianificare l’esecuzione e la terapia ma anche a predisporre gli alleggerimenti, la liberazione e l’accompagnamento post-detenzione. La valutazione dei rischi consiste nello stimare la probabilità che una persona commetta nuovi reati in condizioni date e in un determinato periodo (prognosi legale). A tal fine vari strumenti per la valutazione del rischio (chiamati «Risk Assessment Tools») vanno a completare il giudizio clinico del perito forense.