Glossario
Il/la giudice può ordinare una terapia forense quando il reato è connesso a una turba mentale e «la sola pena non è atta a impedire il rischio che l’autore commetta altri reati» (art.56 cpv.1 let. A CP). Questa terapia può essere seguita in ambiente istituzionale, ambulatoriale o parallelamente all’esecuzione della pena. I trattamenti di psichiatria e psicoterapia forense sono imperniati sul reato; mettono l’accento sul confronto con gli atti che la persona ha commesso e che potrebbe commettere in futuro. I principali obiettivi terapeutici sono la prevenzione di nuovi reati e il reinserimento nella società.
Il/la giudice può ordinare un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’articolo 63 del Codice penale nel caso in cui una pena non sia sufficiente a impedire alla persona condannata di commettere nuovi reati, se ritiene che il trattamento stazionario non sia necessario a tal fine. Perché sia ordinato un trattamento ambulatoriale, è necessario che la persona sia affetta da una grave turba psichica o da dipendenza per una sostanza o un comportamento (per esempio, dipendenza dal gioco). Inoltre, l’atto commesso deve essere connesso allo stato della persona e si può attendere che in tal modo si potrà ovviare al rischio che la persona commetta nuovi reati in connessione con il suo stato.
La terapia può essere effettuata in concomitanza con l’esecuzione della pena oppure in libertà. In entrambi i casi, la terapia si svolge presso un/a terapeuta e le sedute possono essere condotte individualmente o in gruppo. Di regola, il trattamento ambulatoriale non può durare più di cinque anni, ma se necessario, il/la giudice può di volta in volta protrarre il trattamento da uno a cinque anni.