Glossario

Alleggerimenti dell’esecuzione

Gli alleggerimenti dell’esecuzione sono aperture del regime di esecuzione della sanzione, in particolare la concessione di congedi, il trasferimento in regime aperto. Non vengono considerati alleggerimenti dell’esecuzione: il fatto che la polizia conduca le persone detenute (per esempio, in vista di interrogatorio o appuntamento medico) e i trasporti (art. 4 Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera centrale e del nord-ovest e art. 5 del Regolamento del Concordato  latino relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti del 31 ottobre 2013).
Gli alleggerimenti dell’esecuzione si prefiggono l’obiettivo di tutelare il legame della persona con la vita in società nonché le sue relazioni con la cerchia sociale.
L’autorità di esecuzione è competente in materia di pianificazione e concessione di questi alleggerimenti. Nei casi previsti dalla legge (art. 75a CP), deve fare riferimento alla Commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 del Codice penale (LINK). La pianificazione degli alleggerimenti dell’esecuzione viene attuata in stretta collaborazione con la direzione dell’istituto e la persona detenuta interessata (art. 84 cpv. 6 e art. 90 cpv. 4 CP). La concessione degli alleggerimenti può essere delegata all’istituto. La persona detenuta può inoltrare richiesta di alleggerimento in qualsiasi momento. 

Autorità di esecuzione

Le norme relative alla competenza d’esecuzione in materia di sentenze che implicano la privazione della libertà variano notevolmente da un Cantone all’altro. Concretamente, in ogni Cantone viene creata un’autorità amministrativa subordinata al Dipartimento corrispondente (Dipartimento di giustizia e polizia o Dipartimento della sicurezza) in qualità di autorità di esecuzione, responsabile dell’esecuzione delle sentenze. Le autorità di esecuzione godono della cosiddetta competenza in materia di esecuzione. Pronunciano le decisioni necessarie in vista dell’esecuzione della sentenza e adottano i provvedimenti necessari. Oltre a questa autorità, nei Cantoni di Ginevra, del Ticino, Vaud e Vallese esistono tribunali o giudici specializzati in materia di esecuzione delle pene e delle misure (tribunali o giudici di applicazione delle pene e delle misure) che si fanno carico di una parte delle mansioni amministrative di queste autorità e, per esempio, prendono decisioni in merito a eventuali alleggerimenti durante l’esecuzione della sanzione.