Glossario
Gli alleggerimenti dell’esecuzione sono aperture del regime di esecuzione della sanzione, in particolare la concessione di congedi, il trasferimento in regime aperto. Non vengono considerati alleggerimenti dell’esecuzione: il fatto che la polizia conduca le persone detenute (per esempio, in vista di interrogatorio o appuntamento medico) e i trasporti (art. 4 Richtlinie betreffend die Ausgangs- und Urlaubsgewährung, Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure della Svizzera centrale e del nord-ovest e art. 5 del Regolamento del Concordato latino relativo alla concessione di autorizzazioni di uscita alle persone condannate adulte e ai giovani adulti del 31 ottobre 2013).
Gli alleggerimenti dell’esecuzione si prefiggono l’obiettivo di tutelare il legame della persona con la vita in società nonché le sue relazioni con la cerchia sociale.
L’autorità di esecuzione è competente in materia di pianificazione e concessione di questi alleggerimenti. Nei casi previsti dalla legge (art. 75a CP), deve fare riferimento alla Commissione di cui all’articolo 62d capoverso 2 del Codice penale.
La pianificazione degli alleggerimenti dell’esecuzione viene attuata in stretta collaborazione con la direzione dell’istituto e la persona detenuta interessata (art. 84 cpv. 6 e art. 90 cpv. 4 CP). La concessione degli alleggerimenti può essere delegata all’istituto. La persona detenuta può inoltrare richiesta di alleggerimento in qualsiasi momento.
Oltre alle misure terapeutiche e di sicurezza (strafrechtliche Sanktionen), il Codice penale sancisce altre misure, in particolare:
- cauzione preventiva (art. 66 CP),
- espulsione (art. 66a sgg. CP),
- interdizione di esercitare un’attività e divieto di avere contatti e di accedere ad aree determinate (art. 67 sgg. CP),
- divieto di condurre (art. 67e CP),
- pubblicazione della sentenza (art. 68 CP),
- confisca (art. 69 sgg. CP),
- assegnamenti al danneggiato (art. 73 CP).
Quando una persona entra in uno stabilimento di privazione della libertà, viene inserita in un iter amministrativo che comprende varie tappe (art. 15 sgg. Regole penitenziarie europee): accoglienza (ammissione e primo controllo di sicurezza), controlli (perquisizione corporale, effetti personali, controlli tossicologici e alcolemici), dati amministrativi, consegna dei kit d’ingresso, controllo medico, collocamento in cella, spiegazione di orari e regolamento dell’istituto.
Inoltre, entro le prime 24 ore dall’ingresso in uno stabilimento di privazione della libertà, un membro del personale medico si informa sullo stato di salute della persona. Questo esame consente di identificare e curare rapidamente le eventuali malattie, i rischi di malattia e i segni di violenza, nonché di garantire che non vi siano interruzioni nell’assunzione di terapie già in corso.
L’assistenza riabilitativa si prefigge l’obiettivo di evitare che le persone condannate commettano nuovi reati e di favorire la loro integrazione nella società. Utilizzando dei metodi che possono essere assimilati al lavoro sociale, l’operatore/trice dell’assistenza riabilitativa fornisce consigli, aiuto materiale e aiuto sociale su misura in materia di alloggio, lavoro, formazione, gestione delle finanze, relazioni con terzi, attività del tempo libero, salute, terapia, ecc. Il lavoro viene effettuato in funzione del reato commesso dalla persona, del rischio che rappresenta e delle risorse di cui dispone. L’operatore/trice dell’assistenza riabilitativa verifica anche se la persona rispetta le regole di condotta e altre misure imposte dalle autorità.
L’assistenza riabilitativa può essere ordinata alle persone:
- condannate a una pena con la condizionale (art. 42 CP) o condizionale parziale (art. 43 CP);
- liberate condizionalmente dall’esecuzione di una pena (art. 86 CP) o di una misura (art. 62 cpv. 1, art. 64a cpv. 1 CP);
- condannate a una misura ambulatoriale (art. 63 cpv. 2 CP);
- condannate a un’interdizione di esercitare un’attività, a un divieto di avere contatti o di accedere ad aree determinate (art. 67 sgg. CP);
- sottoposte a una misura sostitutiva in luogo della carcerazione preventiva o di sicurezza (art. 237 CPP).
L’assistenza riabilitativa è ordinata dal pubblico ministero, dai giudici o dall’autorità d’esecuzione.
Per finire, può essere allestita se la persona condannata ne fa volontariamente richiesta per assicurarle un’assistenza sociale (art. 96 CP).
L’assistenza riabilitativa è generalmente organizzata come se fosse un’autorità amministrativa specializzata. Lavora a stretto contatto con varie autorità e servizi specializzati (per esempio, servizi sociali, uffici regionali di collocamento, uffici AI, servizi di psicologia e psichiatria, consultori familiari). Poiché fa parte integrante del sistema d’esecuzione delle sanzioni penali, è tenuta a presentare un rapporto all’autorità che le ha affidato l’incarico.
Le norme relative alla competenza d’esecuzione in materia di sentenze che implicano la privazione della libertà variano notevolmente da un Cantone all’altro. Concretamente, in ogni Cantone viene creata un’autorità amministrativa subordinata al Dipartimento corrispondente (Dipartimento di giustizia e polizia o Dipartimento della sicurezza) in qualità di autorità di esecuzione, responsabile dell’esecuzione delle sentenze. Le autorità di esecuzione godono della cosiddetta competenza in materia di esecuzione. Pronunciano le decisioni necessarie in vista dell’esecuzione della sentenza e adottano i provvedimenti necessari. Oltre a questa autorità, nei Cantoni di Ginevra, del Ticino, Vaud e Vallese esistono tribunali o giudici specializzati in materia di esecuzione delle pene e delle misure (tribunali o giudici di applicazione delle pene e delle misure) che si fanno carico di una parte delle mansioni amministrative di queste autorità e, per esempio, prendono decisioni in merito a eventuali alleggerimenti durante l’esecuzione della sanzione.