Glossario

Lavoro e formazione

Lavoro

La persona detenuta che sta scontando la pena è obbligata al lavoro (art. 81 CP). Se la persona esegue una misura, è tenuta a lavorare per quanto il trattamento o le cure lo consentano (art. 90 cpv. 3 CP). In linea di massima, quando la persona si trova in esecuzione della sanzione, viene integrata ai laboratori interni, per esempio in cucina, al montaggio, in falegnameria o nel settore agricolo. Se, per motivi di salute o psicosociali, la persona non può essere integrata alle attività di lavoro ordinarie, viene assegnata a un posto di lavoro particolare, come un laboratorio creativo.

In carcerazione preventiva, il lavoro non è obbligatorio per via del principio di presunzione di innocenza. La Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CCDGP) raccomanda che, durante tutte le fasi di carcerazione preventiva, vengano proposte delle possibilità di lavorare o di partecipare ad attività che siano sensate e variate alle persone detenute che ne fanno richiesta, per tutelare la loro salute fisica e mentale (CCDGP, Orientation concernant la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté, Ch. 14.1 – il documento esiste in francese o tedesco).  

Per le persone che si trovano in carcerazione amministrativa o sottoposti al diritto in materia di stranieri, non esiste l’obbligo di lavorare. Tuttavia, in virtù di varie Raccomandazioni, per esempio della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) o del Comitato europeo per la prevenzione della tortura (Committee for the Prevention of Torture, CPT), a queste persone detenute deve essere proposta un’occupazione.

Formazione

L’articolo 82 del Codice penale sancisce che le persone detenute in esecuzione della sanzione devono, per quanto possibile, beneficiare di offerte formative corrispondenti alle loro capacità. La formazione è considerata alla stregua del lavoro e retribuite con un congruo compenso (art. 82 e art. 83, cpv. 3, CP).

In più della metà degli stabilimenti in Svizzera, queste offerte formative sono dispensate da insegnanti Fep (Formazione in esecuzione delle pene) del CSCSP. L’obiettivo principale del servizio Fep consiste nel consentire alle persone detenute di acquisire una lingua nazionale e di colmare le lacune scolastiche, consentendo loro di avviare, riprendere o completare una formazione professionale contribuendo così notevolmente al successo della risocializzazione. 

DE: Arbeit und Bildung

FR: Travail et formation

Lavoro esterno

In regime di lavoro esterno (art. 77a CP), la persona detenuta lavora fuori dall’istituto penitenziario durante la giornata e trascorre le ore di tempo libero e le notti in istituto. Il lavoro esterno corrisponde a una delle ultime fasi dell’esecuzione nell’ambito del regime progressivo di esecuzione delle pene, prima della liberazione (condizionale) ed è generalmente organizzato per un periodo da 3 a dodici mesi.

Questa fase dell’esecuzione viene concessa se la persona:  

  • ha un lavoro o un’attività strutturata;  
  • ha già scontato una parte della pena (normalmente, almeno la metà);  
  • non presenta rischi di fuga o recidiva.

È possibile anche effettuare questa fase dell’esecuzione sotto forma di sorveglianza elettronica (electronic monitoring o EM) invece del lavoro esterno (art. 79b CP).

Queste condizioni sono applicabili per analogia all’esecuzione delle misure (art. 90 cpv. 2bis CP) ma in questo caso non è possibile fissare anticipatamente un calendario. 

DE: Arbeitsexternat

FR: Travail externe

Liberazione condizionale

La liberazione condizionale corrisponde alla possibilità di liberare una persona che sta scontando una pena o una misura prima della fine della stessa. La persona viene sottoposta a un periodo di prova di una certa durata e, durante questo periodo, è possibile continuare ad accompagnarla e sorvegliarla con misure di sostegno (per esempio, assistenza riabilitativa o regole di condotta).  

1. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale da una pena detentiva (art. 86 cpv. 1 CP):    

  • La persona detenuta ha già scontato i due terzi della pena, ma in ogni caso almeno tre mesi.  
  • Il suo comportamento durante l’esecuzione della pena lo giustifica.  
  • Si può presumere che la persona non commetterà nuovi crimini o delitti.

L’autorità d’esecuzione deve pronunciarsi d’ufficio sulla possibilità di liberare la persona ai due terzi della pena (nel caso di pene di breve durata, dopo almeno 3 mesi).  A tal fine, chiede all’istituto dove la persona sconta la pena detentiva di stilare un rapporto e sente la persona detenuta. Conformemente alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 133 IV 201, consid. 2.2), la liberazione condizionale è la regola mentre il rifiuto della stessa deve rimanere un’eccezione. Nel caso in cui non siano soddisfatte le condizioni per la liberazione condizionale, la persona continua a eseguire la pena. In seguito, l’autorità competente deve procedere al riesame della situazione, almeno una volta all’anno, per decidere se è possibile concedere la liberazione condizionale.  

2. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale da una misura terapeutica stazionaria (art. 62 CP):  

  • Lo stato della persona giustifica che gli sia data la possibilità di essere messo alla prova in libertà.  

Conformemente alla giurisprudenza, in vista della liberazione condizionale è necessario che il rischio di recidiva sia ridotto in misura sufficiente. In altre parole, non è necessaria una guarigione totale, ma la persona deve aver imparato a vivere con le proprie carenze (DTF 137 IV 201, consid. 1.2). Il/La giudice verifica ogni anno se le condizioni per la concessione della liberazione condizionale sono soddisfatte, dopo aver ricevuto un rapporto sull’evoluzione del trattamento e aver sentito la persona detenuta.  

3. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale dall’internamento (art. 64a CP):  

  • Vi è da attendersi che supererà con successo il periodo di prova in libertà.  

Conformemente alla giurisprudenza, la probabilità che la persona internata si comporti correttamente deve essere elevata (DTF 142 IV 56, consid. 2.4).    

4. Condizioni per la concessione della liberazione condizionale dall’internamento a vita (art. 64c CP):  

La liberazione condizionale dall’internamento a vita può essere pronunciata eccezionalmente se la persona non costituisce più un pericolo per la collettività per:  

  • età avanzata;  
  • grave malattia o  
  • altro motivo.  

DE: Bedingte Entlassung

FR: Libération conditionnelle

Liberazione definitiva

Una persona viene liberata definitivamente quando:  

  • ha scontato la pena fino all’ultimo giorno (fine della pena);  
  • il periodo di prova imposto quando è stata concessa la liberazione condizionale è terminato senza che siano state costatate irregolarità;  
  • la durata massima di una misura ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice penale è stata raggiunta e sono adempiute le condizioni per la liberazione condizionale. Se la durata massima è raggiunta ma le condizioni per la liberazione condizionale non sono adempiute, viene sciolta la misura. 

DE: Endgültige Entlassung

FR: Libération définitive