Glossario

Salute

Le persone detenute, per tutelare la propria salute fisica e psichica, hanno diritto allo stesso accesso alle cure mediche di base del resto della popolazione (principio di equivalenza ai sensi dell’art. 75 cpv. 1 CP). Nella misura del possibile, gli istituti di privazione della libertà garantiscono un corretto funzionamento delle cure mediche in materia di prevenzione, diagnosi, terapia e cure. Esami e terapie di altra natura vengono effettuati al di fuori degli istituti, in strutture sanitarie adeguate. 

DE: Gesundheit

FR: Santé

Sanzioni penali

In Svizzera esistono due categorie di sanzioni penali:

  • le pene (multa, pena pecuniaria, pena detentiva);
  • le misure (terapeutiche, di sicurezza o altre).

Il diritto penale svizzero prevede un sistema di pene e di misure (detto «sistema dualistico»). Concretamente, significa che il/la giudice può pronunciare una pena, una misura oppure una pena e una misura. Se il/la giudice ordina una pena detentiva e una misura terapeutica ai sensi degli articoli 59 a 61 del Codice penale, la misura va eseguita prima della pena detentiva (art. 57 cpv. 2 CP). Se il/la giudice ordina una misura di sicurezza ai sensi dell’articolo 64 del Codice penale (internamento), tale misura viene eseguita solo una volta eseguita la pena detentiva. 

DE: Strafrechtliche Sanktionen

FR: Sanctions pénales

Segregazione cellulare

La segregazione cellulare consiste nell’isolamento ininterrotto dalle altre persone detenute. La persona detenuta trascorre il tempo sola in cella, fatta salvo il passeggio di un’ora al giorno all’aria aperta. La segregazione cellulare può essere ordinata per tutte le forme di detenzione (carcerazione preventiva, carcerazione di sicurezza, esecuzione delle pene e delle misure, e carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione) e per vari motivi definiti dalla legge. Per esempio:  

  • per un periodo di non oltre una settimana all’inizio della pena e al fine di avviare l’esecuzione;  
  • come misura terapeutica provvisoria in esecuzione delle misure;
  • a tutela della persona privata della libertà o per proteggere i terzi;  
  • come sanzione disciplinare;
  • per impedire, laddove vi siano indizi concreti di una tale influenza, che altre persone detenute siano influenzate da un’ideologia che potrebbe indurli a compiere attività terroristiche.

Queste condizioni, cui se ne aggiungono altre, sono sancite dal Codice penale svizzero, dalle leggi cantonali nonché dalle linee guida concordatarie.

Bisogna distinguere la segregazione cellulare dal collocamento in cella individuale: in quest’ultimo caso, la persona alloggia in una cella individuale, senza essere separata dalle altre persone detenute durante le ore di lavoro e di riposo.   

DE: Einzelhaft

FR: Détention cellulaire

Semiprigionia

La semiprigionia (art. 77b CP) è una «forma particolare di esecuzione». Per beneficiarne, la persona interessata deve inoltrare la richiesta all’autorità d’esecuzione. Inoltre, la pena detentiva non deve superare i 12 mesi e la pena residua i sei mesi, una volta dedotto il periodo di detenzione preventiva in attesa della pronuncia della sentenza. La persona non deve presentare rischi di fuga o recidiva e deve esercitare un’attività regolare di almeno venti ore alla settimana.

L’obiettivo della semiprigionia è di contrastare gli effetti nocivi della privazione della libertà (per esempio, perdita del lavoro). La semiprigionia consente alla persona detenuta di continuare a lavorare, a formarsi oppure perseguire la propria attività all’esterno dello stabilimento. Trascorre il tempo di riposo e il tempo libero all’interno dello stabilimento. 

DE: Halbgefangenschaft

FR: Semi-détention

Sicurezza dinamica

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza dinamica si fonda su quattro aspetti: l’attenzione rivolta alle persone detenute, i rapporti positivi instaurati con queste persone, l’interattività e le misure di deescalation. Le interazioni tra il personale e le persone detenute così come il clima sociale in un istituto svolgono un ruolo centrale in questo modello.

DE: Dynamische Sicherheit

FR: Sécurité dynamique

Sicurezza passiva

La sicurezza durante la privazione della libertà comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza passiva corrisponde agli elementi architettonici e tecnologici allestiti da un istituto di privazione della libertà, per esempio per ridurre il rischio di fuga.

DE: Passive Sicherheit

FR: Sécurité passive

Sicurezza procedurale

La sicurezza durante la privazione della libertà detenzione comporta tre dimensioni: procedurale, passiva e dinamica. La sicurezza procedurale include le procedure e le pratiche da mettere in atto per lo svolgimento delle attività quotidiane e in situazione di crisi (per esempio, procedimento per il controllo delle merci).

DE: Prozedurale Sicherheit

FR: Sécurité procédurale

Sistema progressivo di esecuzione delle sanzioni penali

In Svizzera, l’esecuzione delle pene e delle misure si svolge di regola secondo varie tappe: si tratta del cosiddetto sistema o regime progressivo di esecuzione delle sanzioni. La persona, beneficiando di alleggerimenti dell’esecuzione, supera le varie fasi una dopo l’altra e può quindi mettersi alla prova in un contesto in cui man mano acquisisce sempre più libertà. L’obiettivo è favorire progressivamente la risocializzazione e, al tempo stesso, evitare di mettere la persona in difficoltà. Dall’inizio della pena o della misura e fino alla fine dell’esecuzione, la persona detenuta passa in generale dalle fasi d’esecuzione seguenti: grafico esecuzione progressiva delle sanzioni

In ambito di esecuzione delle pene o delle misure, gli alleggerimenti vengono concessi se la prognosi è favorevole. Per quando riguarda l’esecuzione delle pene, l’esame di queste condizioni avviene secondo un calendario prestabilito. Per quanto riguarda l’esecuzione delle misure, invece, questo calendario non è più applicabile: gli alleggerimenti vengono esaminati in funzione dei progressi terapeutici. 

DE: Progressiver Sanktionenvollzug

FR: Système progressif d’exécution des sanctions pénales