Glossario

Electronic Monitoring

La sorveglianza elettronica, denominata anche electronic monitoring o EM (art. 79b CP), consiste nell'applicare alla caviglia della persona interessata un trasmettitore che consente di determinarne la posizione. Esistono due tipi di sorveglianza: attiva e passiva. Nel caso della sorveglianza attiva, qualsiasi violazione delle condizioni stabilite viene immediatamente rilevata e comporta una reazione immediata. Nel caso della sorveglianza passiva, la costatazione del comportamento scorretto e la reazione ad esso sono posticipate.  

La sorveglianza elettronica è utilizzata in diverse situazioni:

  • come forma particolare di esecuzione: per le pene detentive o le pene detentive sostitutive da 20 giorni a 12 mesi e su richiesta della persona condannata («front door»);
  • per le pene detentive di lunga durata, nell'ambito del regime progressivo di esecuzione delle pene («back door»);
  • per la sorveglianza delle misure sostitutive (art. 237 CPP);
  • per la sorveglianza dei divieti di contatto e dei divieti geografici (art. 67b CP).  

L'EM non serve a garantire la sicurezza, ma solo a sorvegliare. Per beneficiarne, la persona interessata deve soddisfare determinate condizioni: non vi è da attendersi che la persona condannata sia dia alla fuga o commetta altri reati; deve inoltre disporre di un alloggio fisso e svolgere un’attività regolare, che si tratti di formazione o di lavoro, per almeno venti ore alla settimana (art. 79b, al. 2, CP). 

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FR: Electronic Monitoring