Glossario
La sorveglianza elettronica, denominata anche electronic monitoring o EM (art. 79b CP), consiste nell'applicare alla caviglia della persona interessata un trasmettitore che consente di determinarne la posizione. Esistono due tipi di sorveglianza: attiva e passiva. Nel caso della sorveglianza attiva, qualsiasi violazione delle condizioni stabilite viene immediatamente rilevata e comporta una reazione immediata. Nel caso della sorveglianza passiva, la costatazione del comportamento scorretto e la reazione ad esso sono posticipate.
La sorveglianza elettronica è utilizzata in diverse situazioni:
- come forma particolare di esecuzione: per le pene detentive o le pene detentive sostitutive da 20 giorni a 12 mesi e su richiesta della persona condannata («front door»);
- per le pene detentive di lunga durata, nell'ambito del regime progressivo di esecuzione delle pene («back door»);
- per la sorveglianza delle misure sostitutive (art. 237 CPP);
- per la sorveglianza dei divieti di contatto e dei divieti geografici (art. 67b CP).
L'EM non serve a garantire la sicurezza, ma solo a sorvegliare. Per beneficiarne, la persona interessata deve soddisfare determinate condizioni: non vi è da attendersi che la persona condannata sia dia alla fuga o commetta altri reati; deve inoltre disporre di un alloggio fisso e svolgere un’attività regolare, che si tratti di formazione o di lavoro, per almeno venti ore alla settimana (art. 79b, al. 2, CP).
Una persona in carcerazione preventiva o di sicurezza può inoltrare a chi dirige il procedimento una richiesta al fine di eseguire anticipatamente la pena detentiva o la misura privativa della libertà. Tale richiesta presuppone che lo stato del procedimento sia avanzato e che il valore delle prove sia stato in buona misura chiarito. Con l’entrata nello stabilimento d’esecuzione la persona imputata inizia a scontare anticipatamente la pena o la misura; da quel momento sottostà al regime d’esecuzione (art. 236 cpv. 4 CPP). La persona detenuta può così beneficiare di un regime di detenzione che, rispetto alla detenzione preventiva, è più adeguato alla sua situazione personale e ai suoi bisogni, per esempio in materia di lavoro, occupazione, tempo libero o contatti sociali.
La persona beneficia sempre della presunzione di innocenza, dato che non è stata ancora condannata da un tribunale.
L’esecuzione ordinaria rappresenta la forma normale di esecuzione di una sanzione: di regola, la persona detenuta lavora in uno stabilimento penitenziario, aperto o chiuso, e vi trascorre il tempo di lavoro e il tempo libero (art. 77 CP). In generale, è organizzata sotto forma di esecuzione di gruppo, il che significa che le persone detenute coabitano in un’unità di vita all’interno della quale dispongono di una cella individuale.
Gli stabilimenti di grandi dimensioni dispongono di sezioni riservate alle persone che hanno necessità particolari (e che corrispondono alla cosiddetta «detenzione speciale» o a un «regime speciale»). Questi settori consentono di offrire un inquadramento particolare e un accompagnamento più intenso. Le misure di sicurezza possono essere anche adattate alle necessità, oppure possono essere aggiunte regole particolari (per esempio, tempo di lavoro più breve). I settori riservati alla detenzione speciale possono essere: un’unità di vita madri e figli, un settore per persone anziane (per esempio, «60+») oppure una «unità ammissione».