Glossario

Internamento

Trattandosi di una misura cosiddetta di sicurezza, l’internamento, contrariamente alle misure terapeutiche, non si pone come obiettivo principale di curare la persona condannata, quanto piuttosto di proteggere la collettività da altri reati gravi. Data la severità del pregiudizio che questa misura reca alla libertà personale della persona direttamente interessata, l’internamento è una possibilità di ultimo ricorso (ultima ratio): può essere ordinato solo se il reato commesso figura tra quelli elencati all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale (per esempio, assassinio, lesione personale grave, violenza carnale) e se si ritiene che una pena detentiva o una misura terapeutica non siano sufficienti a evitare che la persona commetta altri reati.

La pena detentiva pronunciata viene scontata per prima; in altri termini, l’esecuzione dell’internamento comincia quando la pena detentiva è stata interamente scontata.  

L’internamento è oggetto di riesame ogni due anni all’inizio, poi ogni anno. È possibile concedere la liberazione condizionale o altri alleggerimenti durante l’esecuzione, ma tali concessioni sono sottoposte a condizioni severe (cf. liberazione condizionale). 

DE: Verwahrung

FR: Internement

Internamento a vita

L’internamento a vita è una modalità più severa di internamento. Una persona è condannata all’internamento a vita se commettendo uno dei reati elencati all’art. 64 cpv. 1bis CP (per esempio assassinio, omicidio intenzionale, lesione personale grave, rapina, violenza carnale, coazione sessuale, tratta di esseri umani, genocidio):    

  • ha pregiudicato o voluto pregiudicare in modo particolarmente grave l’integrità fisica, psichica o sessuale di un’altra persona;
  • è altamente probabile che l’autore commetta di nuovo uno di questi crimini e
  • la persona è considerata durevolmente refrattaria alla terapia, poiché il trattamento non ha prospettive di successo a lungo termine.    

Il carattere «durevolmente refrattario» deve essere costatato da almeno due periti indipendenti e che non hanno curato né assistito l’autore in altro modo (art. 56 cpv. 4bis CP). In caso di internamento a vita, l’autorità competente esamina, d’ufficio o su richiesta, se vi sono nuove conoscenze scientifiche che permettano di prevedere che l’autore possa essere curato in modo da non costituire più un pericolo per la collettività (art. 64c cpv. 1 CP). Essa decide fondandosi sul rapporto della commissione peritale federale incaricata di valutare l’idoneità alla terapia dei criminali internati a vita.

L’esecuzione dell’internamento a vita comincia solo dopo che la persona ha scontato la pena detentiva. Ai criminali internati a vita non sono concessi congedi o altre forme di regime penitenziario aperto durante l’esecuzione della pena che precede l’internamento a vita (art. 84 cpv. 6bis e art. 90 cpv. 4ter CP).  

L’internamento a vita è eseguito in un istituto di privazione della libertà chiuso.  

DE: Lebenslängliche Verwahrung

FR: L’internement à vie