Glossario
Il reinserimento designa sostanzialmente l’insieme delle misure volte a consentire a una persona di reinserirsi nella società una volta scontata la sanzione detentiva comminatale e ad allontanarla dalla commissione di nuovi reati.
L’esecuzione delle sanzioni mira a migliorare la capacità della persona a vivere senza commettere un reato. In conformità con gli articoli 75 e 90 del Codice penale e sulla base di conoscenze scientifiche, si agisce in maniera interdisciplinare sugli aspetti legati al reato commesso. I punti fondamentali sono i seguenti:
- agire sui fattori di rischio individuali e potenziare le risorse della persona durante tutta l’esecuzione della sanzione (orientamento in funzione dei rischi e delle risorse);
- integrare nella società (per esempio, strutturazione della giornata, contatti con il mondo esterno, integrazione professionale, gestione delle proprie finanze, accesso alla formazione, ecc.)
In base alle Regole penitenziarie europee, ogni detenzione è gestita in modo da facilitare il reinserimento nella società libera delle persone private della libertà (parte I art.6). Attualmente, ci si adopera affinché anche la detenzione preventiva sia maggiormente orientata verso la risocializzazione.
L’articolo 84 del Codice penale sancisce che la persona che sconta una pena ha il diritto di curare le relazioni sociali con il mondo esterno, poiché si tratta di un suo diritto fondamentale. L’articolo 90 capoverso 4 del Codice penale chiarisce che l’articolo 84 del Codice penale è applicabile per analogia alle persone in esecuzione della misura, sempreché ragioni inerenti al trattamento stazionario non richiedano restrizioni ulteriori.
L’esistenza di relazioni prosociali con il mondo esterno è un fattore importante per la salute psichica della persona detenuta e il successo del suo reinserimento. All’interno dell’istituto, può mantenere le relazioni tramite la corrispondenza e i contatti telefonici nonché la possibilità di ricevere visite; all’esterno, lo può fare tramite i congedi.
Lo scambio di lettere e le telefonate con l’esterno possono essere sorvegliati se non addirittura limitati o vietati per tutelare l’ordine e la sicurezza nello stabilimento.
In ambito di carcerazione preventiva e carcerazione per motivi di sicurezza, conformemente all’articolo 235 del Codice di diritto processuale penale, chi dirige il procedimento controlla la posta in entrata e in uscita, ad eccezione della corrispondenza con le autorità di vigilanza, le autorità penali e il difensore. Anche le visite devono essere autorizzate da chi dirige il procedimento e possono essere sorvegliate per tutelare l’ordine e la sicurezza.
In ambito di carcerazione amministrativa ai sensi della legge in materia di stranieri, le persone detenute possono, in linea di massima, corrispondere e comunicare liberamente con persone esterne all’istituto. In generale le visite non vengono sorvegliate, ma questi contatti possono essere limitati per motivi legati all’ordine e alla sicurezza (art. 81 LStrI).
Le persone detenute hanno il diritto di mantenere relazioni con altre persone ma anche quello di informarsi. Per questo motivo, devono poter avere accesso a giornali, radio, televisione o internet. È possibile limitare il diritto all’informazione solo se ciò è necessario per mantenere ordine e sicurezza all’interno dello stabilimento.
L’articolo 83 del Codice penale sancisce che le persone detenute hanno diritto a una retribuzione per il lavoro effettuato durante l’esecuzione della sanzione. Le Conferenze concordatarie stabiliscono periodicamente l’importo massimo della retribuzione giornaliera.
Le persone detenute possono disporre liberamente soltanto di una parte della retribuzione, che deve contribuire anche a coprire i costi legati all’esecuzione della sanzione e parte delle spese subito dopo la liberazione. A tal fine, la somma totale è suddivisa in varie parti: la parte disponibile, che le persone detenute possono utilizzare, la parte riservata (usata, per esempio, per contribuire alle spese mediche) e una parte bloccata (o conto di risparmio) riservata ai primi tempi dopo la liberazione. Nei due Concordati della Svizzera tedesca sull’esecuzione delle pene, viene in generale aperto un «conto di riparazione» se la persona è stata condannata a versare delle indennità.
Nell’ambito della detenzione preventiva, non esiste un quadro tariffario concordatario in materia di lavoro effettuato, quindi la retribuzione può variare da un Cantone o addirittura da un istituto all’altro.
ROS (Risikoorientierter Sanktionenvollzug) si presenta come un processo permanente che si articola in quattro fasi (selezione, valutazione, pianificazione e follow-up), fondato su conoscenze scientifiche comprovate. Funge da filo conduttore durante tutte le tappe dell’esecuzione e consente a tutti i partner coinvolti di procedere alla stima del rischio, alla pianificazione e alla realizzazione di interventi nonché a una valutazione sistematica, grazie a una comprensione condivisa del caso, favorita dall’utilizzo di strumenti di lavoro standardizzati.
Gli obiettivi sono molteplici, tra cui:
- sensibilizzare al rischio tutte le persone coinvolte;
- ridurre la recidiva durante e dopo l’esecuzione della sanzione;
- rafforzare le risorse delle persone che si trovano nelle mani della giustizia;
- aumentare la qualità e l’efficacia del lavoro intrapreso durante l’esecuzione;
- migliorare la collaborazione tra i servizi coinvolti.
I Cantoni della Svizzera tedesca operano in base a questo processo dal 2018. I Cantoni del Concordato latino usano il PLESORR dal 2025.
Ulteriori informazioni su rosnet.ch