Glossario

Basi giuridiche federali e cantonali per l’esecuzione delle pene e delle misure

L’articolo 123 capoverso 2 della Costituzione federale prevede che l’esecuzione delle pene e delle misure compete in linea di massima ai Cantoni. Tuttavia, la Confederazione può emanare prescrizioni concernenti l’esecuzione delle pene e delle misure. Fino a ora, ha fatto uso solo parzialmente di questa competenza (per esempio, art. 74 sgg. CP). Per questo motivo, ogni Cantone dispone di leggi e ordinanze diverse in materia d’esecuzione delle pene e delle misure. Questa eterogeneità di regole a vari livelli normativi costituisce una caratteristica del sistema svizzero d’esecuzione della sanzione penale. 

DE: Bundesrechtliche und kantonale Grundlagen für den Straf- und Massnahmenvollzug

FR: Bases légales fédérales et cantonales de l’exécution des peines et mesures