Dipendenze e detenzione: interrelazioni, storie e fattori di successo
Che cosa sono le dipendenze e come si sviluppano? Perché sono così diffuse tra la popolazione detenuta? Il filmato qui proposto risponde a queste domande (in francese).
Quanto sono diffuse le dipendenze nei luoghi di detenzione?
Gli studi sulle dipendenze e sul consumo di sostanze nella popolazione detenuta non tracciano un quadro unitario del fenomeno, in quanto i risultati delle ricerche sono fortemente influenzati dal metodo utilizzato e dai gruppi analizzati.
Tuttavia, al di là di queste divergenze, appare con chiarezza che le dipendenze assumono un ruolo determinante in tutti i regimi di custodia. Secondo una recente revisione della letteratura, circa un quarto delle persone private della libertà personale è dipendente da alcol e un terzo da droghe o farmaci (e i numeri relativi alle donne detenute sono ancora superiori); inoltre, circa una persona dipendente su tre continua a consumare sostanze anche durante il periodo di detenzione. Uno studio statunitense condotto su persone in esecuzione penale esterna e in liberazione condizionale ha invece evidenziato un abuso di alcol nel 14,8% dei casi e una dipendenza da droghe nel 7,6%.
In Svizzera, uno studio realizzato nel Cantone di Vaud sulla popolazione in custodia preventiva ha rilevato un consumo di sostanze nel 40% dei casi, mentre una ricerca del Cantone di Friburgo ha osservato tale consumo nel 13% delle persone sottoposte a pena detentiva (nel 90% dei casi la sostanza consumata era la cannabis).
Perché i detenuti con dipendenza da sostanze sono un gruppo con bisogni speciali?
I detenuti dipendenti da sostanze presentano percorsi di vita, retroterra sociali, abitudini di consumo, imputazioni e condanne molto diversi tra loro. Cionondimeno, sono esposti agli stessi rischi, che richiedono particolare attenzione per i motivi elencati di seguito.
- Un consumo di sostanze protratto negli anni può compromettere significativamente lo stato di salute fisica: il consumo per via inalatoria danneggia i polmoni e favorisce l’insorgenza del cancro; certe droghe aumentano il rischio di malattie cardiache e ictus cerebrale o deteriorano la salute dei denti e della bocca; la condivisione di materiale iniettivo mette i consumatori a rischio di contrarre malattie infettive (rispetto ai detenuti che non usano la via iniettiva, gli assuntori di droghe per iniezione presentano un rischio sei volte maggiore di infettarsi con l’HIV, otto volte maggiore di ammalarsi di epatite C e due volte maggiore di contrarre l’epatite B).
- Spesso queste persone sono dipendenti da più di una sostanza e soffrono di malattie e disturbi psichici altamente complessi.
- In molti casi sono persone fortemente svantaggiate sul piano sociale sin da prima della detenzione, ad esempio perché senza lavoro, senza casa o in condizione di povertà. Questa situazione rende la loro presa in carico e, di riflesso, la loro risocializzazione particolarmente impegnative.
I problemi causati dalla dipendenza possono inoltre estendersi alla dimensione comportamentale, mettendo a dura prova il personale degli stabilimenti penitenziari, ad esempio per via della difficoltà a rispettare regole e procedure, pianificare e strutturare attività o mantenere la concentrazione per lunghi periodi di tempo.
Quali sanzioni prevede il codice penale per la dipendenza da sostanze?
Il codice penale (CP) definisce i provvedimenti che possono essere adottati dai tribunali e dalle autorità competenti nei confronti degli autori di reati connessi all’uso di droghe.
Tra questi provvedimenti vi sono le norme di condotta (art. 94 cpv. 1 CP), che possono essere impartite durante il periodo di messa alla prova e possono riguardare, tra le altre cose, l’obbligo di seguire un programma terapeutico o di astenersi dal consumo di certe sostanze (la cui osservanza va comprovata con l’analisi delle urine). In caso di mancato rispetto di tali norme, il giudice può modificarle o modificare gli interventi di assistenza riabilitativa richiesti, o ancora estendere il periodo di messa alla prova o revocarlo riattivando l’esecuzione delle pene e delle misure (art. 95 cpvv. 4 e 5 CP).
Il giudice può anche ordinare delle misure a supplemento della pena detentiva, qualora la sola reclusione non sia sufficiente per evitare la commissione di altri reati, il reo debba seguire un percorso terapeutico, sia necessario ai fini della pubblica sicurezza o il reato sia connesso a una dipendenza da sostanze (art. 56 ss. CP). Queste misure possono assumere la forma di programmi terapeutici per il trattamento delle dipendenze di tipo residenziale (da svolgersi in strutture specializzate o cliniche psichiatriche; art. 60 CP) o territoriale (art. 63 CP). La presa in carico territoriale (accessibile sia negli stabilimenti penitenziari che in libertà) è preferibile a quella residenziale nel caso in cui sia reputata più idonea al raggiungimento degli obiettivi dell’esecuzione penale, tenuti conto il reato commesso, il rischio di recidiva e il quadro clinico.
Spesso i problemi di dipendenza sono associati a disturbi psichici e influenzano in vari modi i comportamenti devianti. Ne emerge un quadro altamente complesso e irto di implicazioni, che porta a chiedersi in che misura modificare i comportamenti di dipendenza influisca sulla risocializzazione e sulla prevenzione della recidiva, ma anche quali obiettivi dovrebbe perseguire l’esecuzione penale rispetto a questi comportamenti. A tale proposito, va notato che molti interventi rivolti ai detenuti con dipendenza da sostanze sono finalizzati all’astinenza e, per tale motivo, sono di relativa efficacia quando i destinatari non sono sufficientemente motivati a interrompere il consumo. Di qui il consiglio degli esperti di adottare un approccio più realistico basato sulla motivazione e sull’identificazione di priorità chiare: prima la tutela della vita e la costruzione di relazioni sociali solide; poi la cura del disturbo psichico e la modifica dei comportamenti per prevenire la recidiva.