Glossar

Commissione di valutazione della pericolosità

La Commissione di valutazione della pericolosità è un organo interdisciplinare composto di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP). Conformemente all’articolo 75a del Codice penale, in alcuni casi, questa commissione valuta la pericolosità di una persona autrice di reato nei confronti della collettività nel momento in cui la persona deve essere collocata in uno stabilimento di esecuzione delle pene aperto (o anche in uno stabilimento di esecuzione delle misure aperto) o le devono essere concessi degli alleggerimenti dell’esecuzione. Questa norma si applica per analogia all’esecuzione delle misure, conformemente all’articolo 90 capoverso 4bis del Codice penale. La commissione deve procedere a tale valutazione se l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale e se l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica della persona detenuta. I due Concordati della Svizzera tedesca dispongono di tale Commissione, mentre nel Concordato latino non esiste una commissione analoga: ogni Cantone si è dotato della propria Commissione al riguardo.

Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita

La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita esamina, su richiesta dell’autorità di esecuzione delle pene e delle misure (autorità di esecuzione), l’eventualità che nuove conoscenze scientifiche possano consentire di trattare una persona internata a vita in modo che tale persona non rappresenti più un pericolo per la collettività. ordinanza del 26 giugno 2013