Glossario
La carcerazione ai fini di estradizione costituisce una forma di carcerazione a sé stante, che non ha nulla a che vedere con la carcerazione amministrativa. Rientra nell’ambito della Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (art. 32 sgg. AIMP) e consiste nella consegna forzata di una persona ricercata da parte dello Stato richiesto allo Stato richiedente, a scopo di perseguimento penale o di esecuzione di una pena. La carcerazione ai fini di estradizione consente quindi di garantire la successiva estradizione della persona verso lo Stato richiedente.
La carcerazione amministrativa è una misura coercitiva ai sensi della legge in materia di stranieri. Si prefigge unicamente l’obiettivo di garantire il rinvio di persone straniere prive di permesso di soggiorno, di dimora o domicilio. La carcerazione amministrativa ingloba la carcerazione preliminare, la carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione, la carcerazione cautelativa et la carcerazione nell’ambito della procedura di Dublino (carcerazione Dublino).
La carcerazione cautelativa è una forma di carcerazione amministrativa. Può essere disposta nei confronti della persona straniera che con il suo comportamento rende impossibile l’esecuzione della decisione di rinvio o di espulsione passata in giudicato. Se queste condizioni sono soddisfatte, la carcerazione cautelativa può essere ordinata per un mese (con possibilità di proroga). Questa forma di carcerazione può essere pronunciata laddove non sia ammissibile una carcerazione in vista di rinvio coatto e risulti vana una misura più mite (art. 78 LStrI).
La carcerazione di sicurezza inizia nel momento in cui l’atto d’accusa viene notificato al tribunale di primo grado e termina quando:
- la sentenza passa in giudicato,
- la persona inizia a scontare la sanzione di pena detentiva,
- l’espulsione viene eseguita,
- la persona viene scarcerata.
La carcerazione di sicurezza viene ordinata in seguito alla carcerazione preventiva se, dopo che l’atto d’accusa è stato depositato, i motivi di carcerazione si confermano oppure se vengono alla luce nuovi motivi.
La carcerazione in vista di rinvio coatto o espulsione è una forma di carcerazione amministrativa (come la carcerazione preliminare, la carcerazione Dublino e la carcerazione cautelativa). Può essere pronunciata se è stata notificata una decisione di prima istanza di allontanamento o espulsione e si prefigge lo scopo di garantire l’esecuzione di un rinvio coatto o di una espulsione (art. 76 LStrI).
Conformemente all’articolo 81 capoverso 2 della Legge sugli stranieri e la loro integrazione e alla giurisprudenza del Tribunale federale, le persone incarcerate ai sensi del diritto in materia di stranieri devono essere incarcerate separatamente da persone in attesa di giudizio o che scontano una sanzione penale
La carcerazione nell’ambito della procedura Dublino, detta anche carcerazione Dublino, è una forma di carcerazione amministrativa. Mira a garantire il trasferimento della persona nello Stato Dublino competente per la procedura d’asilo (art. 76a LStrI). Se il cittadino o la cittadina di uno Stato terzo deposita una richiesta d’asilo in Svizzera, viene effettuata una verifica al fine di accertare se uno Stato Dublino è competente per la procedura d’asilo. Se la Svizzera non è compente, viene pronunciato un rinvio di concerto con lo Stato Dublino che la Svizzera ritiene responsabile.
DE: Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens (Dublin-Haft)
FR: Détention dans le cadre de la procédure Dublin (détention Dublin)
La carcerazione preliminare (art. 75 LStrI) è una forma di carcerazione amministrativa. Consiste nell’ordinare il fermo di persone straniere prive di permesso di soggiorno di breve durata, di dimora o domicilio durante la preparazione della decisione in merito al rinvio o all’eventuale espulsione penale nell’ambito di una procedura penale. La persona rimane in carcere in attesa della decisione dell’autorità.
Quando si sospetta che una persona abbia commesso un reato, il giudice dei provvedimenti coercitivi può ordinarne la carcerazione preventiva (art. 220-240 CPP). La carcerazione preventiva è il mezzo più severo e restrittivo cui possono ricorrere le autorità preposte al perseguimento penale al fine di garantire lo svolgimento della procedura (ultima ratio).
La carcerazione preventiva può essere ordina quando (art. 221 cpv. 1 CPP):
- la persona è gravemente indiziata (di aver commesso un crimine o un delitto); e
- vi è seriamente da temere che la persona
a) si dia alla fuga;
b) influenzi persone o inquini i mezzi di prova; o
c) minacci seriamente e in modo imminente la sicurezza altrui commettendo crimini o delitti gravi dopo aver già commesso in precedenza reati analoghi.
L’articolo 221 capoverso 1bis del Codice di diritto processuale penale prevede delle eccezioni.
Inoltre, la carcerazione preventiva può essere ordinata se vi è il pericolo serio e imminente che la persona passi all’atto dopo aver minacciato di commettere un grave crimine (art. 221 cpv. 2 CPP).
Per tutta la durata della carcerazione preventiva si applica il principio della presunzione d’innocenza.
La carcerazione preventiva può durare finché l’atto d’accusa viene notificato al tribunale di primo grado, sempreché non siano state ordinate l’esecuzione anticipata della pena o la scarcerazione.
La Commissione di valutazione della pericolosità è un organo interdisciplinare composto di rappresentanti delle autorità preposte al procedimento penale, delle autorità d’esecuzione nonché della psichiatria (art. 62d cpv. 2 CP). Conformemente all’articolo 75a del Codice penale, in alcuni casi, questa commissione valuta la pericolosità di una persona autrice di reato nei confronti della collettività nel momento in cui la persona deve essere collocata in uno stabilimento di esecuzione delle pene aperto (o anche in uno stabilimento di esecuzione delle misure aperto) o le devono essere concessi degli alleggerimenti dell’esecuzione. Questa norma si applica per analogia all’esecuzione delle misure, conformemente all’articolo 90 capoverso 4bis, del Codice penale. La commissione deve procedere a tale valutazione se l’autore ha commesso un crimine di cui all’articolo 64 capoverso 1 del Codice penale e se l’autorità di esecuzione non è in grado di valutare con certezza la pericolosità pubblica della persona detenuta. I due Concordati della Svizzera tedesca dispongono di tale Commissione, mentre nel Concordato latino non esiste una commissione analoga: ogni Cantone si è dotato della propria Commissione al riguardo.
La Commissione peritale federale incaricata di valutare l'idoneità alla terapia dei criminali internati a vita esamina, su richiesta dell’autorità di esecuzione delle pene e delle misure (autorità di esecuzione), l’eventualità che nuove conoscenze scientifiche possano consentire di trattare una persona internata a vita in modo che tale persona non rappresenti più un pericolo per la collettività. ordinanza del 26 giugno 2013
FR: Commission fédérale chargée de juger les possibilités de traiter les personnes internées à vie
I Cantoni svizzeri, per portare a termine la loro missione di esecuzione delle pene e delle misure, si sono raggruppati in tre Concordati regionali di esecuzione. Questo raggruppamento dà adito a una visione e una gestione coerenti delle tematiche importanti della quotidianità degli stabilimenti, consentendo lo scambio di esperienze e informazioni tra Cantoni membri dello stesso Concordato (www.konkordate.ch).
I Concordati sono i seguenti:
- Concordato sull’esecuzione delle pene e delle misure concernenti gli adulti e i giovani nei Cantoni romandi e nel Ticino (Concordato latino), che include i Cantoni FR, GE, JU, NE, VD, VS e TI.
- Ostschweizer Strafvollzugskonkordat (Concordato sull’esecuzione delle pene della Svizzera orientale, che include i Cantoni AI, AR, GL, GR, SH, SG, TG e ZH)
- Strafvollzugskonkordat der Nordwest- und Innerschweiz (Concordato sull’esecuzione delle pene della Svizzera centrale e del nord-ovest, che include i Cantoni AG, BE, BL, BS, LU, NW, OW, SO, SZ, UR e ZG)