Glossario
La legislazione svizzera prevede varie forme di privazione della libertà (dette anche forme di detenzione o regimi di detenzione):
Codice di diritto processuale penale (CPP):
- fermo di polizia
- arresto provvisorio
- carcerazione preventiva*
- carcerazione di sicurezza*
- esecuzione anticipata di pene e misure
*Nella pratica, si preferisce il termine «detenzione preventiva» come termine generale / generico.
Codice penale svizzero (CP):
- esecuzione delle pene
- esecuzione delle misure
Legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI):
- carcerazione amministrativa
- carcerazione preliminare
- carcerazione in vista di rinvio coatto o di espulsione
- carcerazione Dublino
- carcerazione cautelativa
Legge federale sull’assistenza internazionale in materia penale (AIMP):
- carcerazione ai fini di estradizione
Codice civile svizzero (CC):
- ricovero a scopo di cura o di assistenza
Oltre all’esecuzione ordinaria, per l’esecuzione di pene detentive di breve durata esistono le seguenti forme particolari di esecuzione: la semiprigionia, la sorveglianza elettronica e il lavoro di pubblica utilità. L’obiettivo principale che si prefiggono queste forme particolari di esecuzione è di contrastare i potenziali effetti nocivi della pena detentiva e di creare o preservare rete sociale e competenze sociali della persona in vista della sua liberazione dall’esecuzione della pena. Queste forme particolari di esecuzione possono essere concesse solo se non esiste nessun rischio di fuga o di recidiva. La persona deve inoltre soddisfare altre condizioni previste dal Codice penale, come inoltrare una richiesta in tal senso o poter dimostrare un determinato tasso occupazionale.
DE: Besondere Vollzugsformen der Freiheitsstrafe
FR: Formes particulières d’exécution de la peine privative de liberté